Cassazione Penale, Sentenza n. 18406/2025 del 15/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Il ricorrente contestava: insufficiente prova per la condanna oltre ogni ragionevole dubbio; assenza nel decreto di rinvio a giudizio di riferimento al reato presupposto (citato art. 8 D.lgs. n.74/2000) ascritto a terzi; fittizietà della fattura e mancata corrispondenza tra importi fattura (49.800 euro) e assegni ricevuti (47.500 euro); mancanza di accertamenti bancari che provassero il trasferimento delle somme a favore del presunto autore del reato presupposto; carenza di individuazione della specifica modalità del riciclaggio (collocazione, dissimulazione/stratificazione o integrazione nell'economia legale); richiesta di derubricazione al reato di ricettazione o, comunque, diversa qualificazione con conseguenze favorevoli sulla pena e prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: i primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché reiterativi delle stesse doglianze già valutate e respinte in sede di appello (ricorso aspecifico che non critica specificamente la motivazione della sentenza impugnata); la Corte territoriale ha formato una 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e sentenza di appello coerenti) e ha motivato in modo congruo la ritenuta fittizietà della fattura, l'esistenza di un rapporto fiduciario tra gli imputati e la finalità della operazione di ostacolare l'accertamento dell'origine illecita delle somme. Il terzo motivo (sulla misura e applicazione del riferimento all'art. 648 c.p.) è stato ritenuto infondato perché il richiamo del comma finale di art. 648 nel testo di art. 648-bis riguarda la punibilità, non l'entità della pena; il quarto motivo (possibile ricettazione o autoriciclaggio) è stato ritenuto infondato per le stesse ragioni di cui al punto relativo alla configurabilità del riciclaggio. È stata inoltre respinta l'istanza di rinvio per adesione all'astensione non essendo prevista la presenza difensiva nell'udienza cartolare. In conseguenza dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la trattazione del ricorso in forma cartolare; ha imposto l'assenza di diritto al rinvio per adesione all'astensione quando non è prevista la presenza del difensore all'udienza camerale.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Vizio invocato dal ricorrente relativo all'affermazione di responsabilità; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e reiterativo rispetto alle valutazioni di merito già motivate.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Vizio invocato in relazione alla mancanza della prova del reato presupposto e delle modalità del riciclaggio; la Corte ha ritenuto la doglianza non condivisibile perché i giudici di merito hanno motivato adeguatamente l'esistenza della fattispecie di riciclaggio.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione giuridica della fattispecie; la Corte lo ritiene inapplicabile alla censura che confonde punibilità e determinazione della pena.
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Norma centrale del caso; la Corte ha confermato che il reato può realizzarsi anche con operazioni volte a rendere più difficoltoso l'accertamento dell'origine illecita (termine 'ostacolare'), e che la prova può essere fondata su una serie di elementi circostanziali (rapporti fiduciari, operazioni fittizie, flussi di denaro incoerenti con rapporti commerciali).
art. 648, ultimo comma, cod. pen. (ricettazione)
Richiamato dal ricorrente per contestare la pena; la Corte chiarisce che il richiamo da parte dell'art. 648-bis al comma finale di art. 648 concerne la punibilità anche quando il reato presupposto sia commesso da soggetto non imputabile o non punibile, e non rileva in termini di diminuzione automatica della pena prevista per la ricettazione.
Articolo richiamato nella critica del ricorrente per l'assenza del riferimento nel decreto di rinvio a giudizio al reato presupposto; la decisione non ha ritenuto questo vizio tale da rendere inammissibile il ricorso, avendo i giudici di merito adeguatamente descritto il quadro probatorio.
Norma applicata per la condanna alle spese e per l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso con profili di colpa.
Massime di principio
- Se la sentenza di appello richiama e conferma coerentemente la motivazione di primo grado (doppia conforme), la Corte di Cassazione è poco incline ad ammettere ricorsi che ripropongono le stesse critiche non specifiche e già esaminate.
- Nel reato di riciclaggio (art. 648-bis) è sufficiente dimostrare operazioni idonee a ostacolare o rendere più difficoltoso l'accertamento dell'origine illecita; non è necessario che l'azione renda impossibile ogni rintracciabilità.
- La mancanza di perfetta coincidenza tra importi fattura e somme materialmente ricevute, o l'assenza di evidenza bancaria diretta, non escludono la responsabilità se sussistono altri elementi indiziari congruenti (rapporti fiduciari, fatture e operazioni fittizie, modalità di restituzione indiretta delle somme).
- In cassazione i motivi devono essere specifici e criticare puntualmente i passaggi logici e probatori della motivazione impugnata; la mera riproposizione delle stesse ragioni già respinte in appello è inammissibile.
- Le richieste di rinvio per adesione ad astensione sindacale non hanno effetto nell'udienza cartolare prevista dall'art. 611 c.p.p. se non è prevista la presenza del difensore; pertanto non costituiscono motivo procedurale valido per ottenere rinvio.
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