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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18406/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Il ricorrente contestava: insufficiente prova per la condanna oltre ogni ragionevole dubbio; assenza nel decreto di rinvio a giudizio di riferimento al reato presupposto (citato art. 8 D.lgs. n.74/2000) ascritto a terzi; fittizietà della fattura e mancata corrispondenza tra importi fattura (49.800 euro) e assegni ricevuti (47.500 euro); mancanza di accertamenti bancari che provassero il trasferimento delle somme a favore del presunto autore del reato presupposto; carenza di individuazione della specifica modalità del riciclaggio (collocazione, dissimulazione/stratificazione o integrazione nell'economia legale); richiesta di derubricazione al reato di ricettazione o, comunque, diversa qualificazione con conseguenze favorevoli sulla pena e prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: i primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché reiterativi delle stesse doglianze già valutate e respinte in sede di appello (ricorso aspecifico che non critica specificamente la motivazione della sentenza impugnata); la Corte territoriale ha formato una 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e sentenza di appello coerenti) e ha motivato in modo congruo la ritenuta fittizietà della fattura, l'esistenza di un rapporto fiduciario tra gli imputati e la finalità della operazione di ostacolare l'accertamento dell'origine illecita delle somme. Il terzo motivo (sulla misura e applicazione del riferimento all'art. 648 c.p.) è stato ritenuto infondato perché il richiamo del comma finale di art. 648 nel testo di art. 648-bis riguarda la punibilità, non l'entità della pena; il quarto motivo (possibile ricettazione o autoriciclaggio) è stato ritenuto infondato per le stesse ragioni di cui al punto relativo alla configurabilità del riciclaggio. È stata inoltre respinta l'istanza di rinvio per adesione all'astensione non essendo prevista la presenza difensiva nell'udienza cartolare. In conseguenza dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la trattazione del ricorso in forma cartolare; ha imposto l'assenza di diritto al rinvio per adesione all'astensione quando non è prevista la presenza del difensore all'udienza camerale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Vizio invocato dal ricorrente relativo all'affermazione di responsabilità; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e reiterativo rispetto alle valutazioni di merito già motivate.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Vizio invocato in relazione alla mancanza della prova del reato presupposto e delle modalità del riciclaggio; la Corte ha ritenuto la doglianza non condivisibile perché i giudici di merito hanno motivato adeguatamente l'esistenza della fattispecie di riciclaggio.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione giuridica della fattispecie; la Corte lo ritiene inapplicabile alla censura che confonde punibilità e determinazione della pena.

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    Norma centrale del caso; la Corte ha confermato che il reato può realizzarsi anche con operazioni volte a rendere più difficoltoso l'accertamento dell'origine illecita (termine 'ostacolare'), e che la prova può essere fondata su una serie di elementi circostanziali (rapporti fiduciari, operazioni fittizie, flussi di denaro incoerenti con rapporti commerciali).

  • art. 648, ultimo comma, cod. pen. (ricettazione)

    Richiamato dal ricorrente per contestare la pena; la Corte chiarisce che il richiamo da parte dell'art. 648-bis al comma finale di art. 648 concerne la punibilità anche quando il reato presupposto sia commesso da soggetto non imputabile o non punibile, e non rileva in termini di diminuzione automatica della pena prevista per la ricettazione.

  • art. 8, D.lgs. n. 74/2000

    Articolo richiamato nella critica del ricorrente per l'assenza del riferimento nel decreto di rinvio a giudizio al reato presupposto; la decisione non ha ritenuto questo vizio tale da rendere inammissibile il ricorso, avendo i giudici di merito adeguatamente descritto il quadro probatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e per l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso con profili di colpa.

Massime di principio

  • Se la sentenza di appello richiama e conferma coerentemente la motivazione di primo grado (doppia conforme), la Corte di Cassazione è poco incline ad ammettere ricorsi che ripropongono le stesse critiche non specifiche e già esaminate.
  • Nel reato di riciclaggio (art. 648-bis) è sufficiente dimostrare operazioni idonee a ostacolare o rendere più difficoltoso l'accertamento dell'origine illecita; non è necessario che l'azione renda impossibile ogni rintracciabilità.
  • La mancanza di perfetta coincidenza tra importi fattura e somme materialmente ricevute, o l'assenza di evidenza bancaria diretta, non escludono la responsabilità se sussistono altri elementi indiziari congruenti (rapporti fiduciari, fatture e operazioni fittizie, modalità di restituzione indiretta delle somme).
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e criticare puntualmente i passaggi logici e probatori della motivazione impugnata; la mera riproposizione delle stesse ragioni già respinte in appello è inammissibile.
  • Le richieste di rinvio per adesione ad astensione sindacale non hanno effetto nell'udienza cartolare prevista dall'art. 611 c.p.p. se non è prevista la presenza del difensore; pertanto non costituiscono motivo procedurale valido per ottenere rinvio.

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