Cassazione Civile, Ordinanza n. 23095/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un contratto stipulato tra un comune e una società privata per la costruzione e gestione ventennale di sette impianti fotovoltaici, connesso a un meccanismo di incentivi GSE e a cessioni di crediti a favore del soggetto finanziatore. Dopo una verifica, il GSE revocava l’ammissione del comune agli incentivi e sospendeva l’erogazione dei benefici; la società sospendeva il pagamento del canone annuo. Il comune dichiarava quindi di avvalersi della clausola risolutiva espressa e contestava l’inadempimento della società. Entrambe le parti proponevano ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. al Tribunale ordinario di Castrovillari: la società chiedeva la disapplicazione dell’atto comunale di risoluzione e la rideterminazione del piano economico-finanziario, oltre ad ulteriori provvedimenti; il comune chiedeva il rilascio delle aree. Il Tribunale, riuniti i ricorsi, declinava la giurisdizione ritenendo la lite rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni e servizi pubblici. La società poi adiva il TAR Calabria impugnando l’atto comunale e chiedendo misure conformative e cautelari. Il TAR, ritenendo che la lite riguardasse l’esecuzione del contratto e quindi il giudice ordinario, sollevava conflitto negativo di giurisdizione. La Cassazione, tuttavia, dichiara il conflitto inammissibile perché una delle due declinatorie di giurisdizione era stata resa in sede cautelare, e quindi non idonea a fondare un conflitto negativo risolvibile d’ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal TAR Calabria. Ha affermato che, per configurare un conflitto negativo risolvibile d’ufficio, occorre una duplice declinatoria di giurisdizione emessa all’esito di giudizi a cognizione piena; una declinatoria resa in sede cautelare non è sufficiente perché il provvedimento cautelare non acquista efficacia di giudicato e il giudice del merito può sempre correggerne l’eventuale errore sulla giurisdizione. Non sono state poste spese, trattandosi di conflitto sollevato d’ufficio.
Norme richiamate
art. 700 c.p.c.
utilizzato come base dei ricorsi cautelari proposti dalle parti; la natura cautelare del provvedimento è decisiva per escludere la formazione del giudicato sulla giurisdizione.
art. 59, comma 3, l. n. 69 del 2009
richiamato come norma che consente il regolamento di giurisdizione d’ufficio solo in presenza dei presupposti del conflitto negativo.
art. 11, comma 3, c.p.a.
richiamato in combinato con l’art. 59, comma 3, l. n. 69 del 2009; presuppone una doppia declinatoria di giurisdizione valida ai fini del conflitto.
art. 133, lettere b) e c), c.p.a.
richiamato dal Tribunale come fondamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni e servizi pubblici; la Cassazione non entra nel merito della corretta qualificazione.
Massime di principio
- Il conflitto negativo di giurisdizione risolvibile d’ufficio presuppone che entrambe le decisioni declinatorie siano rese all’esito di giudizi di cognizione piena; una declinatoria pronunciata in sede cautelare non è sufficiente.
- Un provvedimento cautelare non può consolidare stabilmente una statuizione sulla giurisdizione, perché è privo di efficacia di giudicato e può essere corretto dal giudice del merito.
- Quando il presupposto del conflitto negativo manca per difetto di una valida doppia declinatoria, il regolamento d’ufficio è inammissibile senza esaminare nel merito quale sia il giudice munito di giurisdizione.
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