Cassazione Penale, Sentenza n. 22310/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame, confermando gli arresti domiciliari e il divieto per 12 mesi di esercitare attività d'impresa e uffici direttivi per reati fallimentari (cap. 8, 9, 30, 32). I motivi di cassazione lamentavano vizi di motivazione e violazione di legge: il Tribunale avrebbe ritenuto sussistenti concrete esigenze cautelari (pericolo di recidiva) senza confrontarsi con la memoria difensiva e senza spiegare la correlazione tra la documentazione prodotta dall''Ufficio Procura e le conclusioni; criticata la presa in considerazione delle ultime intercettazioni e la presunta contraddittorietà nella scelta della misura (interdittiva vs coercitiva).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., poiché il difensore ha comunicato la revoca della misura cautelare, venendo meno l'interesse del ricorrente alla decisione. La Corte ha altresì precisato che, trattandosi di sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, questi non può essere condannato al pagamento delle spese processuali né al versamento alla Cassa per le ammende (richiamando precedente giurisprudenziale). Non è stata quindi pronunciata alcuna statuizione nel merito delle censure sostanziali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'estensione dei motivi di cassazione e fissa i limiti entro cui possono essere articolati i motivi avverso i provvedimenti cautelari; citata per indicare i limiti formali del ricorso.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Prevede la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale in funzione delle udienze davanti alla Corte di Cassazione; richiamata perché sono state trasmesse tali conclusioni.
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Stabilisce l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; norma applicata per dichiarare il ricorso inammissibile una volta revocata la misura cautelare.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Pujia)
Precedente richiamato per affermare che la sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna alle spese né obbligo di versamento alla Cassa per le ammende quando la causa del venir meno dell'interesse non sia imputabile al ricorrente.
Massime di principio
- La revoca della misura cautelare sopravvenuta prima della decisione determina, in linea di principio, l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse; il merito delle censure non viene esaminato.
- La sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende.
- Se si contesta una misura cautelare, è utile valutare tempestivamente la situazione concreta: se la misura viene revocata, il ricorso può diventare privo di interesse; se ci sono esigenze di tutela documentali o dichiarative residue, occorre specificarle chiaramente per mantenere l'interesse.
- Le critiche di vizi motivazionali devono essere puntuali e collegare espressamente i documenti e le intercettazioni alle conclusioni difensive per obbligare il giudice ad affrontare quei punti; in mancanza di decisione sul merito per sopravvenuta carenza di interesse, tali questioni resteranno senza esame.
- Quando si prospetta la revoca della misura, valutare la possibilità di chiedere comunque una pronuncia sul punto (se vi è interesse processuale concreto e attuale) oppure ritirare il ricorso per evitare spese non necessarie, tenendo conto che la mancata imputabilità al ricorrente evita sanzioni pecuniarie.
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