Cassazione Penale, Sentenza n. 46748/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gorbini era stato condannato, a seguito di rito abbreviato, per il reato previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 per non aver presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 2013, causando un'imposta evasa di €68.147. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata ammissione al patteggiamento (con richiamo all'omessa declaratoria ex art. 448 c.p.p.) nonostante il consenso del P.M.; in subordine richiesta di rimessione alle Sezioni Unite per contrasto interpretativo; (2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), deducendo che la sua personalità non denota inclinazione ad illeciti arricchimenti e che aveva un unico precedente non ripetuto. La difesa ha inoltre sottolineato che, secondo giurisprudenza, la mancata estinzione del debito tributario non osterebbe l'accesso al patteggiamento per il reato di cui all'art. 5.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità della censura relativa al mancato patteggiamento, rammentando il principio dell'alternatività e della non conversione dei riti speciali: in sede di giudizio abbreviato non è consentito riesaminare un precedente rigetto della richiesta di applicazione della pena. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il riconoscimento della particolare tenuità: la Corte territoriale aveva motivato il diniego richiamando la gravità della condotta (uso di fatture per operazioni inesistenti), la personalità dell'imputato con precedente irrevocabile per bancarotta fraudolenta e l'entità dell'imposta evasa (€68.147), sensibilmente superiore alla soglia di punibilità di €50.000 prevista per il reato. Il gap di €18.147 è stato ritenuto non trascurabile e incompatibile con la causa di non punibilità. Conseguentemente è stata confermata la condanna (pena sospesa) e la statuizione di confisca del profitto del reato, oltre alla condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Individua il reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini dell'evasione fiscale e fissa la soglia di rilevanza penale in €50.000; la Corte ha ritenuto che l'importo evaso (€68.147) superi significativamente tale soglia, influenzando negativamente la possibilità di riconoscere la particolare tenuitù.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha interpretato e applicato la norma restrittivamente, richiedendo che lo scostamento dall'oggetto della soglia di punibilità sia "esiguo" o "vicinissimo" per poter operare l'esclusione della pena; un'evasione sensibilmente superiore alla soglia esclude la causa.
art. 448 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione a presunta omissione di una declaratoria connessa al patteggiamento. La Corte non ha esaminato il merito di tale censura però, ritenendola inammissibile nel giudizio abbreviato per vizi procedurali di preclusione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulle spese processuali in Cassazione: la Corte ha disposto che il ricorrente dovrà sostenere le spese del procedimento.
Massime di principio
- In sede di giudizio abbreviato la Cassazione non è luogo idoneo per rimettere in discussione decisioni interlocutive anteriori (es. rigetto di una richiesta di patteggiamento): tali censure risultano, salvo eccezioni, inammissibili per il principio di alternatività e non conversione dei riti speciali.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) va interpretata restrittivamente: per reati tributari la sua applicazione è plausibile solo se l'ammontare evaso è molto prossimo alla soglia di rilevanza penale. Scostamenti significativi dalla soglia (qui €18.147 su €50.000) tendono a escluderla.
- La valutazione della gravità della condotta e della personalità dell'imputato (esistenza di precedenti, modalità fraudolente come fatture false) pesa fortemente nella decisione di escludere la particolare tenuità: precedenti o condotte successive possono inficiare la concessione della causa di non punibilità.
- Le questioni di merito relative alla valutazione dei fatti (serietà, modalità del reato, ampiezza dell'evasione) sono di solito riservate al giudice del merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Se si intende chiedere il patteggiamento è opportuno valutare e chiarire tempestivamente la via procedurale seguita, perché cambiamenti di giudice o richieste alternative possono precludere trattazioni successive e rendere inammissibili eventuali impugnazioni sulla mancata ammissione.
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