Cassazione Penale, Sentenza n. 37084/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa al ricorrente il 18/12/2019. La revoca si fondava sull'arresto in flagranza per spaccio di stupefacenti e sulle dichiarazioni di un cliente abituale (Massimo Pieroni) che attestavano la sistematicità della cessione di cocaina (due volte a settimana, spesa mensile circa 1.000 euro). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando inoltre la decorrenza retroattiva della revoca e richiamando il comportamento positivo tenuto nei tre anni di affidamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha motivato in modo logico ed esaustivo la revoca ex tunc, valorizzando la gravità, la sistematicità e il valore economico dell'attività di spaccio come indicatori di inaffidabilità e pericolosità sociale tali da rendere incompatibile la prosecuzione della misura alternativa. La Corte ha richiamato i principi costituzionali e giurisprudenziali (in particolare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 343/1987) che assegnano al Tribunale di sorveglianza il potere discrezionale di determinare la residua pena da espiare tenendo conto sia del periodo di prova già trascorso sia della gravità del comportamento che ha causato la revoca. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 10
parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti
La disposizione è stata parzialmente dichiarata incostituzionale nella parte che omette di disciplinare gli effetti della revoca, imponendo al giudice di sorveglianza di determinare la residua pena in modo motivato e individualizzato
Sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 1987
Stabilisce che, in caso di revoca della misura alternativa, il Tribunale di sorveglianza deve valutare discrezionalmente la residua pena da espiare considerando la durata delle limitazioni già patite e il comportamento tenuto durante l'intero periodo di prova; richiede motivazione differenziata in funzione della gravità della violazione
Art. 47 ordinamento penitenziario (richiamato)
"comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova"
Il concetto di "comportamento incompatibile" non è normativamente definito e va valutato concretamente dal giudice in relazione alla natura e all'intensità della violazione rispetto agli obblighi della misura
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014; Sez. 1 n. 4687 del 2019)
Confermano il principio che il Tribunale di sorveglianza deve operare una valutazione caso per caso, tenendo conto della "zona grigia" tra trasgressioni lievi e violazioni gravi, dei principi di proporzionalità e individualizzazione della pena e della necessità di motivare la durata della residua pena
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza ha ampia discrezionalità nel revocare misure alternative e nel determinare la residua pena: la decisione deve essere motivata considerando sia il periodo di osservanza delle prescrizioni sia la gravità oggettiva e soggettiva della violazione
- La revoca ex tunc è legittima quando la condotta successiva alla concessione della misura (es. arresto in flagranza per spaccio, dichiarazioni che attestano attività sistematica e valore economico rilevante) dimostra inaffidabilità e pericolosità tali da rendere incompatibile la prosecuzione dell'affidamento
- Il solo buon comportamento antecedente non esclude la revoca se emergono fatti successivi gravi e indicativi di volontà di sottrarsi ai programmi di reinserimento
- In sede di impugnazione è necessario dimostrare che la motivazione del giudice sia illogica, contraddittoria o mancante: semplici contestazioni dei fatti non sono sufficienti se la decisione è adeguatamente motivata
- In ogni revoca il giudice dovrebbe esplicitare come ha calcolato la residua pena, applicando i principi di proporzionalità e individualizzazione, per consentire verifiche in sede di impugnazione
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