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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19459/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma di condanna per due profili: 1) esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore (contestazione fondata sull'osservazione di comportamenti 'agevolativi alla sosta' senza verifica del pagamento di corrispettivi), con censura di errata applicazione di legge e vizio di motivazione; 2) violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale (art. 7, comma 15‑bis d.lgs. 285/1992), sostenendo che tale violazione debba assorbire la fattispecie speciale e quindi non integrarsi come reato autonomo.

La decisione

La Suprema Corte dichiara il ricorso infondato e lo rigetta. Conferma che la Corte d'Appello ha logicamente motivato la ritenuta integrazione dell'esercizio abusivo di parcheggiatore sulla base del contesto e della reiterazione della condotta osservata, senza richiedere la prova del singolo pagamento. Quanto alla violazione della sorveglianza speciale, la Corte ha correttamente rilevato l'autonomia e riconoscibilità della duplice violazione (concorso formale) dato che la prescrizione imposta dalla misura era specifica e mirata proprio all'attività esercitata. Inoltre la prescrizione non era maturata per effetto della sospensione prevista dalla legge n.103/2017 (cd. legge Orlando) e dall'art.159 nel testo vigente sino al 31/12/2019. Segue condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n.159 del 2011

    La norma incriminatrice è stata interpretata come applicabile alla condotta di agevolazione alla sosta esercitata in forma abituale; la Corte ha ritenuto che l'osservazione del comportamento e il contesto socio‑comportamentale possano sufficiente a dimostrare l'esercizio abusivo senza necessità di accertare ogni singolo pagamento

  • art. 7 comma 15‑bis d.lgs. n.285 del 1992

    La prescrizione della misura di prevenzione (sorveglianza speciale) vietava specificamente l'attività contestata; la Corte ha ritenuto che la violazione di tale prescrizione costituisca illecito autonomo rispetto all'esercizio abusivo, giustificando il concorso formale delle due fattispecie

  • legge n.103 del 2017 (cd. legge Orlando)

    Applicata nella parte che dispone la sospensione dei termini di prescrizione durante la pendenza del giudizio di legittimità fino ai limiti indicati; conseguentemente la prescrizione dei reati contestati non era maturata

  • art. 159 (testo vigente sino al 31/12/2019)

    Riferito quale norma che, nei termini e limiti previsti fino al 31/12/2019, ha determinato la sospensione dei termini di prescrizione in pendenza della fase di legittimità

  • decisione delle Sezioni Unite del 12 dicembre 2024

    Richiamata come indirizzo giurisprudenziale che chiarisce l'applicazione della sospensione dei termini in relazione alla legge n.103/2017 e alla fase di legittimità

Massime di principio

  • L'osservazione sistematica di comportamenti 'agevolativi alla sosta' può, in presenza di un contesto abituale, legittimare la condanna per esercizio abusivo di parcheggiatore anche senza prova diretta di singoli pagamenti; la valutazione fattuale di reiterazione è riservata al giudice di merito e vincola la Cassazione se logicamente motivata
  • La violazione specifica di una prescrizione imposta da una misura di prevenzione può integrare un illecito autonomo rispetto all'eventuale reato materiale compiuto contestualmente; l'assorbimento non si verifica se le norme incriminatrici sono autonome nella struttura e nella funzione
  • Il concorso formale di reati è configurabile quando una stessa condotta materiale realizza più fattispecie penalmente rilevanti che risultano distinguibili e autonome nelle rispettive nozioni di reato
  • La decorrenza e la maturazione della prescrizione possono essere sospese da norme speciali (es. legge n.103/2017) e da disposizioni che regolano la sospensione in pendenza dei gradi di giudizio; va sempre verificato l'assetto normativo vigente nel periodo in cui il fatto è stato commesso
  • In sede di impugnazione in Cassazione, le censure sulla valutazione delle prove richiedono la dimostrazione di vizi logici o giuridici nella motivazione del giudice di merito per avere rilievo

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