Cassazione Civile, Ordinanza n. 21942/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte. Ha altresì rilevato che, in presenza di adesione alla rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso un decreto del Tribunale di Torino. Prima della decisione, con atto del 12 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; la parte controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia con il medesimo atto. Il provvedimento non contiene alcuna trattazione del merito della controversia originaria, limitandosi a prendere atto della rinuncia accettata e delle conseguenze processuali.
Norme richiamate
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudizio di cassazione si estingue e non si pronuncia condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- L’adesione della parte resistente alla rinuncia esclude la pronuncia di condanna alle spese di lite nel giudizio di cassazione.
- Quando la Corte si limita a prendere atto di rinuncia e accettazione, non vi è decisione sul merito della controversia originaria.
Come è indicizzato
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