Sentenza del 04/12/2019 n. 1279 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Operazione inesistenti - Prova contraria - Regolarità formale delle scritture contabili - Non sufficiente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità di costi riferiti a operazioni contestate come oggettivamente inesistenti. Il contribuente sosteneva, in particolare, che la regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili e dei pagamenti dimostrasse l'effettività delle operazioni. Secondo il principio richiamato, invece, il contribuente deve provare l'inerenza, l'effettiva esistenza e il preciso ammontare dei costi; l'Amministrazione deve soltanto fornire elementi, anche presuntivi o indiziari, idonei a porre in dubbio la realizzazione delle operazioni.
La decisione
La contestazione del contribuente non può essere accolta sulla sola base della produzione delle fatture, della regolarità formale della contabilità o della tracciabilità dei pagamenti. Tali elementi, essendo astrattamente falsificabili e potenzialmente utilizzabili per simulare operazioni fittizie, non sono sufficienti a dimostrare l'effettività delle prestazioni. Occorre una prova ulteriore e concreta della reale esecuzione delle operazioni e della loro riferibilità all'attività d'impresa.
Massime di principio
- In caso di operazioni contestate come inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento anche su presunzioni e indizi, senza dover dimostrare direttamente ogni profilo della fittizietà.
- Una volta forniti elementi plausibili sull'inesistenza dell'operazione, spetta al contribuente dimostrare concretamente che la prestazione è stata realmente eseguita.
- La fattura, la contabilità formalmente regolare e il pagamento tracciabile costituiscono elementi utili, ma di regola non bastano da soli a provare l'effettività dell'operazione.
- La prova del contribuente dovrebbe essere supportata da elementi sostanziali, quali contratti, ordini, documenti di trasporto, rapporti di lavoro o di consegna, corrispondenza commerciale, risultati concretamente ottenuti e ogni altra evidenza coerente con la prestazione.
- La deducibilità fiscale di un costo richiede la dimostrazione congiunta della sua effettiva esistenza, inerenza all'attività economica e corretta quantificazione.
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