Cassazione Civile, Ordinanza n. 27484/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e non ha liquidato le spese perché gli intimati non hanno svolto difese. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La decisione d'appello è stata quindi confermata.
Esito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La società fallita ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale. Con un unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, l. fall. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo di avere assolto l'onere probatorio sull'insussistenza dei requisiti dimensionali di fallibilità mediante il deposito della dichiarazione di fine attività presentata all'INAIL e valorizzando altri elementi, tra cui il mancato superamento della soglia di fallibilità negli anni 2012-2015 e il fatto che i debiti indicati in procedura sarebbero stati cronologicamente anteriori al 2016.
Norme richiamate
art. 18 legge fallimentare
È il rimedio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, già rigettato in appello.
art. 1, comma 2, legge fallimentare
La prova dell'insussistenza dei requisiti dimensionali di fallibilità grava sull'imprenditore che intenda sottrarsi al fallimento.
art. 15, comma 4, legge fallimentare
L'omesso deposito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e dei bilanci degli ultimi tre esercizi si risolve in danno dell'imprenditore nella fase prefallimentare.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice.
art. 10 legge fallimentare
La cessazione dell'impresa non può essere desunta dalla sola dichiarazione di fine attività all'INAIL se non risulta la cancellazione dal registro delle imprese.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata decisa in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento prefallimentare l'imprenditore che contesti la propria fallibilità deve fornire la prova dell'insussistenza dei requisiti dimensionali, e l'omesso deposito della documentazione contabile aggiornata opera in suo danno.
- La dichiarazione di fine attività presentata a un ente previdenziale o assicurativo non è, di per sé sola, prova idonea della cessazione dell'impresa né della non fallibilità, se manca la cancellazione dal registro delle imprese e se non descrive la reale situazione economico-patrimoniale.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice individua erroneamente la parte onerata della prova; non sussiste, invece, quando la doglianza riguarda la mera valutazione del materiale probatorio.
- In cassazione non sono ammissibili censure che mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, quando la motivazione della sentenza impugnata abbia già esaminato gli elementi decisivi addotti dalla parte.
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