Cassazione Penale, Sentenza n. 3883/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per il reato di truffa (art. 642 c.p.). I principali motivi di cassazione sono: (i) errata individuazione del dies a quo per la proposizione della querela da parte della compagnia assicurativa (contestazione della decorrenza dal deposito della relazione investigativa anziché da una precedente conoscenza dei fatti); (ii) nullità delle notifiche ex art. 415-bis e dell'avviso di fissazione udienza per difetti formali nella modalità di notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; (iii) prescrizione dei reati a seconda delle date indicate nell'imputazione e del momento in cui si sarebbe perfezionato il reato/falso; (iv) utilizzabilità, secondo i ricorrenti illegittima, della relazione investigativa DT Gest e delle interviste acquisite al fascicolo dibattimentale; (v) motivazione illogica, travisamento della prova e mancata valutazione di elementi favorevoli alla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi come infondati o inammissibili e, sul punto fondamentale della prescrizione, ha pronunciato l'annullamento senza rinvio degli effetti penali per i reati di cui ai capi A), B) e C) nei confronti di Fiorillo Carmela, Chianese Raffaele, Agrillo Maria e Campaiola Rosaria, perché i reati si sono estinti per prescrizione. Ha inoltre dichiarato inammissibili i ricorsi di Chianese Raffaele e Pugliese Pasquale in relazione al capo D) e li ha condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In sintesi: annullamento per prescrizione per i capi A-B-C nei confronti dei quattro nominati; inammissibilità e sanzione economica per Chianese e Pugliese sul capo D).
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Delitto contestato (truffa). La sentenza confermata in merito alla qualificazione del reato ma ha valutato la prescrizione per le singole posizioni.
art. 124 cod. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla tempestività della querela; la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del termine di proposizione della querela nel momento in cui la società incaricata depositò la relazione investigativa, applicando l'orientamento giurisprudenziale consolidato sul momento in cui la società ha "conoscenza" dei fatti.
art. 606 c.p.p.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione; richiamata in relazione ai vizi dedotti (violazione di legge, motivazione, nullità). La Corte ha ritenuto molte doglianze inammissibili o infondate perché reiterative o non specifiche.
art. 161, comma 4, c.p.p.
Norma che consente la notificazione al difensore; il Collegio ha ritenuto legittime le notificazioni effettuate secondo tale art. laddove sussista l'ipotesi di irreperibilità posta ai sensi dell'art. 170 c.p.p.
art. 415-bis c.p.p.
Avviso relativo a notifica/atti preliminari: la presunta nullità delle notifiche è stata esaminata e rigettata alla luce della giurisprudenza (Sez. U.).
art. 170 c.p.p.
Regola l'effetto della restituzione della raccomandata per irreperibilità; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'attestazione di irreperibilità dell'addetto postale legittima la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4.
art. 157 e art. 159 c.p.p.
Richiamati in tema di domicilio e irreperibilità; la Corte ha precisato che l'irreperibilità attestata dall'ufficio postale legittima la modalità sostitutiva di notificazione salvo casi di forza maggiore o mutamento non comunicato.
art. 129 c.p.p.
Richiamato in relazione alla datazione del reato/prescrizione; la Corte ha applicato i criteri previsti per il calcolo del termine prescrizionale in base alle date contestate.
art. 431 e art. 493 c.p.p.
Norme richiamate dalla difesa in tema di inutilizzabilità e acquisizione di atti; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che reiteravano questioni già decise in appello.
art. 237 e art. 195 c.p.p.
Richiamate in relazione alla qualificazione e utilizzabilità di documenti provenienti dagli imputati e all'obbligo di escussione del teste che ha redatto la relazione; la Corte ha ritenuto che la materia fosse stata correttamente valutata in appello e che le doglianze fossero generiche.
art. 587, comma 1, c.p.p.
Principio dell'effetto estensivo dell'impugnazione: la Corte ha applicato questo principio per estendere la declaratoria di prescrizione anche ai coimputati non ricorrenti o i cui ricorsi erano inammissibili, quando la prescrizione non ha natura esclusivamente personale.
art. 581 c.p.p.
Richiamato implicitamente in tema di specificità del motivo di ricorso; la Cassazione ha rilevato carenze di specificità e correlazione con la decisione impugnata come causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Decorrenza della querela: quando la parte offesa è una società per azioni che affida indagini a investigatori privati, il termine per proporre la querela decorre dal momento in cui gli organi societari titolari del potere di querela vengono a conoscenza del fatto e del suo autore, spesso coincidente con il deposito della relazione investigativa.
- Notificazioni ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.: sono legittime se l'addetto postale attesta l'irreperibilità del destinatario nel domicilio eletto o dichiarato (art. 170 c.p.p.); l'attestazione di irreperibilità, anche se dovuta a temporanea assenza o difficoltà di individuazione, può legittimare la consegna al difensore.
- Prescrizione e decorrenza: il calcolo della prescrizione segue le date indicate nell'imputazione e i termini previsti per la pena edittale; una declaratoria di prescrizione fondata su un ricorso ammissibile può estendersi anche ai coimputati non ricorrenti (effetto estensivo art. 587 c.p.p.).
- Inutilizzabilità di documenti acquisiti: per denunciare l'inutilizzabilità di documenti occorre precisare come la loro esclusione inciderebbe sulla "prova di resistenza"; motivazioni generiche o la mera ripetizione di censure già decise in appello sono inammissibili.
- Limiti del ricorso per cassazione: la Cassazione non è sede per rinnovare valutazioni di merito o alternative ricostruzioni dei fatti già esaminate in appello; i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione della corte territoriale, altrimenti si dichiarano inammissibili.
- Onere di specificazione delle censure sulla prova: chi impugna deve indicare puntualmente quali elementi si ritengono errati e l'effetto concreto dell'esclusione di determinate prove sul convincimento complessivo del giudice.
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