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Sentenza

Sentenza n. 267/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Perugia, Ufficio Territoriale del Governo, con il quale è stato fatto divieto al ricorrente di detenere le armi e le munizioni in suo possesso, con disposizione del ritiro delle stesse da parte della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti del procedimento conclusosi con il provvedimento che precede, oltre che di tutti gli altri provvedimenti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7/1/2026: dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202400182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo per uso sportivo e divieto di detenzione di armi e munizioni, con ordine di ritiro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo dell’autorizzazione per uso sportivo e il conseguente divieto prefettizio di detenere armi e munizioni, chiedendo l’annullamento degli atti e dei provvedimenti presupposti e conseguenziali. Dagli atti emergeva che i provvedimenti erano sostanzialmente collegati a un alterco verificatosi con un collega durante un servizio di scorta, in relazione al quale erano state richiamate anche precedenti denunce. Il ricorrente ha successivamente dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, soprattutto in ragione della temporanea inidoneità al servizio e della prevedibile cessazione del servizio per pensionamento, chiedendo la compensazione delle spese. L’Amministrazione ha insistito per la condanna alle spese, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente e dell’accordo delle parti sull’esito processuale. Ai fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, il Collegio ha valutato la possibile fondatezza della domanda originaria. Ha considerato rilevanti la sopravvenuta assoluzione del ricorrente dall’accusa di lesioni e minacce connesse all’alterco, la dinamica dell’episodio risultante dalle testimonianze degli agenti presenti e la non corrispondenza dei presupposti di fatto indicati nei provvedimenti impugnati, nei quali erano menzionate soltanto precedenti denunce senza un adeguato accertamento del significato delle condotte e senza concreti seguiti. Ritenendo equa la compensazione, il TAR ha posto le spese a carico di ciascuna parte per quanto di competenza.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa, insieme all’art. 10 del regolamento europeo indicato in sentenza, per l’oscuramento dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • La dichiarazione sopravvenuta del ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., quando tale esito processuale sia riconosciuto dalle parti.
  • Ai fini della regolazione delle spese in caso di improcedibilità, il giudice può ricostruire la soccombenza virtuale valutando la probabile fondatezza della domanda originaria alla luce degli elementi sopravvenuti e degli atti di causa.
  • Nel valutare la legittimità di un divieto prefettizio di detenzione di armi, assumono rilievo la concreta ricostruzione dei fatti posti a fondamento della misura e la coerenza tra tali fatti e la motivazione del provvedimento; il mero richiamo a denunce prive di un accertamento sul significato delle condotte e di concreti sviluppi può risultare insufficiente a sostenere la misura.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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