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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-756/18

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 24 ottobre 2019. — LC e MD contro easyJet Airline Co. Ltd. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento di procedura della Corte – Articolo 99 – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Ritardo prolungato di un volo – Diritto dei passeggeri ad una compensazione pecuniaria – Prova della presenza del passeggero all’accettazione – Prenotazione confermata dal vettore aereo. — Causa C-756/18

Giurisprudenza europea62018CO0756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ha chiarito la portata dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 261/2004. Nei casi di ritardo all’arrivo pari o superiore a tre ore, il passeggero che abbia una prenotazione confermata e abbia effettivamente viaggiato non deve provare ulteriormente la presenza all’accettazione mediante carta d’imbarco. La sola mancata produzione della carta d’imbarco non basta quindi a escludere la compensazione pecuniaria.

Compensazione pecuniaria per ritardo aereo: il passeggero con prenotazione confermata non può essere privato del diritto solo perché non prova, al momento della domanda, la presenza all’accettazione con la carta d’imbarco.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 richieda ai passeggeri, per beneficiare della compensazione pecuniaria per ritardo prolungato, di dimostrare la propria presenza all’accettazione; e, in caso affermativo, se tale presenza possa presumersi in base alla sola esistenza di una prenotazione confermata accettata e registrata dal vettore aereo.

Principio di diritto

Il regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che, quando un passeggero dispone di una prenotazione confermata e ha effettivamente effettuato un volo ritardato di tre o più ore all’arrivo, non può essergli negata la compensazione pecuniaria solo perché, al momento della richiesta, non produce la carta d’imbarco o altro documento che provi la sua presenza all’accettazione; tale compensazione può essere esclusa soltanto se sia dimostrato che il passeggero non è stato trasportato sul volo ritardato, circostanza da verificare dal giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte

Compensazione per ritardo aereo e prova della presenza all’accettazione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois in una controversia tra due passeggeri e easyJet Airline Co. Ltd. Il tema è l’interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004 in relazione al diritto alla compensazione pecuniaria per un volo arrivato con oltre tre ore di ritardo e alla necessità, o meno, di provare la presenza all’accettazione mediante carta d’imbarco.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti avevano una prenotazione elettronica per un volo andata e ritorno tra Parigi e Venezia. Il volo di ritorno avrebbe subito, all’arrivo a Parigi, un ritardo di 3 ore e 7 minuti. Non avendo ottenuto indennizzo, hanno chiesto in giudizio la compensazione forfettaria di 250 EUR ciascuno prevista dall’articolo 7 del regolamento n. 261/2004.

EasyJet non contestava il ritardo, ma sosteneva che i passeggeri non avessero prodotto le carte d’imbarco e che, quindi, non avessero dimostrato la loro presenza all’accettazione. Il giudice del rinvio ha segnalato anche la prassi, sostenuta da parte dei vettori e da giurisprudenza nazionale, di subordinare il pagamento alla produzione della carta d’imbarco.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:

  • se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 261/2004 imponga al passeggero di dimostrare la propria presenza all’accettazione per poter invocare il regolamento;
  • in caso affermativo, se tale presenza possa presumersi quando il passeggero dispone di una prenotazione confermata accettata e registrata dal vettore aereo operativo, ai sensi dell’articolo 2, lettera g).

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 1 del regolamento n. 261/2004, che sottolinea l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri;
  • l’articolo 2, lettera g), che definisce la nozione di "prenotazione";
  • l’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), che subordina l’applicazione del regolamento alla presenza di una prenotazione confermata e alla presentazione all’accettazione nei termini previsti;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, relativo agli importi della compensazione pecuniaria;
  • l’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, base per decidere con ordinanza motivata quando la risposta non lascia adito a ragionevoli dubbi.

Ragionamento della Corte

La Corte riformula le questioni alla luce del contesto concreto: non si discute della sussistenza del ritardo, né dell’esistenza della prenotazione, ma del solo rifiuto della compensazione per mancata produzione della carta d’imbarco.

Il Collegio osserva che dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), emergono due condizioni cumulative per l’applicazione del regolamento:

  • disporre di una prenotazione confermata;
  • presentarsi all’accettazione entro i termini indicati.

Tuttavia, quando il passeggero ha effettivamente viaggiato sul volo ritardato, il vettore stesso ha necessariamente accettato il passeggero al trasporto; di conseguenza, la prova della presenza all’accettazione non può essere richiesta nuovamente al momento della domanda di compensazione. La Corte aggiunge che una soluzione opposta comprometterebbe l’obiettivo di elevata protezione dei passeggeri sancito dal considerando 1, imponendo un onere probatorio postumo e poco coerente con la situazione del viaggiatore.

Decisione e portata pratica

La Corte risponde che, per i passeggeri di un volo arrivato con tre o più ore di ritardo e muniti di prenotazione confermata, la compensazione pecuniaria non può essere rifiutata solo perché non dimostrano, al momento della richiesta, di essersi presentati all’accettazione mediante carta d’imbarco o documento equivalente.

L’unica eccezione è il caso in cui sia dimostrato che quei passeggeri non sono stati effettivamente trasportati sul volo ritardato; questa verifica spetta al giudice nazionale. Per i professionisti, la pronuncia limita quindi la possibilità dei vettori di opporre un diniego automatico fondato sulla sola assenza della carta d’imbarco, rafforzando la tutela sostanziale del passeggero nel contenzioso da ritardo aereo.

Principio affermato

La mera mancata produzione della carta d’imbarco non esclude il diritto alla compensazione ex regolamento n. 261/2004, se il passeggero dispone di prenotazione confermata e ha effettivamente viaggiato sul volo ritardato; l’onere decisivo resta la prova, da parte del vettore o comunque accertata dal giudice, che il passeggero non sia stato trasportato su quel volo.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereodiritti dei passeggericompensazione pecuniariaritardo prolungato del voloonere della prova

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