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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23168/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: 1) vizio di motivazione nella qualificazione di Ferdinando Costantini quale amministratore di fatto della Solidea s.r.l., sostenendo che la gestione fosse in capo al figlio Angelo e che il ricorrente avesse fornito solo sporadico supporto collaborativo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata derubricazione delle condotte da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice, sostenendo l'assenza di dolo specifico e che le cause del dissesto fossero di natura colposa o riconducibili ad errori contabili non distrattivi. Il ricorrente contesta inoltre l'attribuzione di comportamenti quali uso indebito di carte societarie, pagamenti e tenuta contabile a suo carico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso esponesse una ricostruzione alternativa dei fatti più che una critica specifica e motivata alle ragioni della condanna, violando i limiti di cui all'art. 606, comma 1, c.p.p. Ha confermato l'apprezzamento del merito secondo cui Ferdinando Costantini esercitava effettive funzioni di gestione (contrattazione con l'Opera Diocesana, nomina direttori, disposizioni al commercialista, controllo dei pagamenti e strategia commerciale) e che la condotta integrava una bancarotta fraudolenta sia documentale (tenuta della contabilità tale da rendere impossibile la ricostruzione dei movimenti) sia patrimoniale (drenaggio di risorse verso altri soggetti o bisogni personali/familiari). Ha inoltre ritenuto non fondata la richiesta di derubricazione a bancarotta semplice e ha affermato che, per la fattispecie documentale genericamente contestata, è sufficiente il dolo generico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato per segnalare che Angelo Costantini ha definito il procedimento con un patteggiamento o rito equivalmente definitorio; non è usata come norma decisiva ma come fatto processuale rilevante.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Interpretato come limite al sindacato in Cassazione: il ricorso deve evidenziare vizi specifici e motivati della motivazione, non proporre una rinnovata e totale valutazione probatoria o una diversa ricostruzione dei fatti.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018 (Ndoja) e Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023 (Salerno)

    Citati per il principio secondo cui la critica in Cassazione non può consistere nella mera esposizione di una diversa valutazione complessiva delle prove ma deve indicare specifici vizi di travisamento o lacune logiche della motivazione.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 (Argentieri)

    Usata per giustificare l'integrazione della motivazione delle decisioni di primo e secondo grado in un'unica struttura argomentativa da sottoporre al controllo di legittimità quando le motivazioni sono omogenee e convergenti.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020 (Martinenghi) e altre sez. 5 citate

    Richiamate per il principio che, nella fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale 'generica', è sufficiente il dolo generico se la tenuta della contabilità è tale da impedire la ricostruzione dei movimenti aziendali.

Massime di principio

  • In Cassazione non è sufficiente esporre una diversa ricostruzione dei fatti: il ricorso deve indicare vizi di motivazione specifici e circostanziati (art. 606 c.p.p.).
  • Quando le motivazioni di primo e secondo grado sono omogenee e convergenti, la Corte di Cassazione può integrarle e valutarle congiuntamente; questo rende più difficile impugnare la qualifica soggettiva (es. amministratore di fatto) senza prove nuove e mirate.
  • Per contestare la qualifica di amministratore di fatto occorrono elementi concreti che dimostrino l'assenza di poteri decisionali e di gestione (deleghe formali, testimoni che attestino ruoli operativi esclusivi di altri, documenti che provino l'estraneità alle scelte gestorie).
  • La derubricazione della bancarotta fraudolenta in semplice richiede la dimostrazione che il dissesto derivi esclusivamente da negligenza o colpa e non da un disegno di sottrazione di risorse; occorre provare l'assenza di condotte dirette a drenare attività/patrimonio.
  • Nella bancarotta documentale 'generica' il dolo specifico non sempre è richiesto: il dolo generico può essere sufficiente quando la contabilità è tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione dei movimenti aziendali.
  • In fase impugnativa è strategico indicare punti precisi di travisamento probatorio (contraddizioni interne, omissioni logiche, valutazioni irragionevoli) e produrre, se possibile, nuovi elementi documentali o fattuali non considerati dal giudice di merito.

Testo integrale

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