Cassazione Penale, Ordinanza n. 29137/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 19 febbraio 2025. Dai passaggi dell'ordinanza emerge che i motivi investivano: la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio; l'idoneità dell'"opposizione all'attività di ufficio" e il dolo; il diniego delle attenuanti generiche; la determinazione degli aumenti di pena per continuazione; e, infine, l'esclusione del concorso di reati in presenza di più persone offese. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze in larga parte attinenti al merito, quindi non deducibili in sede di legittimità, e ha giudicato manifestamente infondato il motivo sulla pluralità dei reati quando le condotte offendono vittime diverse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure relative a fatto, prova, dolo, attenuanti generiche e quantificazione degli aumenti per continuazione fossero questioni di merito, già affrontate con motivazione congrua e immune da vizi logici dalla Corte di appello, la quale aveva anche richiamato la sentenza di primo grado. È stato inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo con cui si contestava il concorso di reati, perché la pluralità di persone offese integra una pluralità di reati, al più unificabili dal vincolo della continuazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 56 c.p.p.
Massime di principio
- Sono inammissibili in sede di legittimità le censure che si risolvono nella richiesta di una diversa ricostruzione del fatto o in una nuova valutazione del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logici.
- Le doglianze su attenuanti generiche e quantificazione degli aumenti di pena per continuazione, ove richiedano valutazioni discrezionali del giudice di merito e non evidenzino una specifica illogicità o mancanza di motivazione, non sono scrutinabili utilmente in cassazione.
- Quando condotte analoghe offendono persone offese diverse, la pluralità delle vittime comporta una pluralità di reati; l'eventuale unificazione può operare semmai sul piano della continuazione, ma non esclude il concorso materiale dei reati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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