Parere n. 1173/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Carla Pilleri, Danila Serio, Carmela Melania Russiello, Rosario Boragina, Giovanni Iadicicco, Riccardo Innamorati, Mariantonietta Chessa, Stefania Mascia, Francesco De Luca, Andrea Trincas e Sabrina Maccioni contro il Ministero dell’istruzione e del merito per l’annullamento, in parte qua e per quanto di interesse: - del D.D.G. n. 1897 del 17 luglio 2024 del Ministero dell’istruzione e del merito – avente ad oggetto la “Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione”; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione proposta dall'Avvocatura Generale dello Stato il 29 novembre 2024. Poiché l'opposizione determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, il parere non esamina i motivi di merito né la fondatezza dell'istanza cautelare. Il ricorso è dichiarato improcedibile per trasposizione e la domanda cautelare è assorbita.
Impugnazione parziale del D.D.G. n. 1897 del 17 luglio 2024, recante la procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, nella parte in cui richiede il requisito dell'immissione in ruolo degli assistenti amministrativi.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti, assistenti amministrativi con oltre cinque anni di servizio, di cui tre nel profilo di DSGA, hanno impugnato il D.D.G. n. 1897 del 17 luglio 2024, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare nella parte in cui, per la partecipazione alla procedura di mobilità verticale, richiede che gli assistenti amministrativi siano di ruolo. Hanno dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 59, comma 7, del CCNL, di norme costituzionali e dei principi di legittimo affidamento, tassatività, favor partecipationis, buona fede, imparzialità e buon andamento, nonché l'irragionevolezza e la contraddittorietà in relazione alla disponibilità dei posti. Nel corso del procedimento l'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse del Ministero, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L'opposizione dell'amministrazione al ricorso straordinario, risultata depositata e ritenuta rituale e tempestiva, impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso nella sede straordinaria e la prosecuzione della controversia in sede giurisdizionale.
Domanda cautelare
La domanda cautelare è assorbita in conseguenza della trasposizione del ricorso e non viene esaminata dalla Sezione.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
L'opposizione dell'amministrazione consente di chiedere la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale; ove rituale e tempestiva, impedisce la definizione del ricorso nella sede straordinaria.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato, modalità utilizzata dai ricorrenti.
art. 59, comma 7, CCNL
È richiamato dai ricorrenti quale parametro asseritamente violato dal requisito del ruolo previsto dal bando, ma la questione di merito non è esaminata per effetto della trasposizione.
Massime di principio
- L'opposizione rituale e tempestiva al ricorso straordinario determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e comporta l'improcedibilità del ricorso nella sede straordinaria.
- Il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti; l'opposizione di una parte impedisce la prosecuzione del procedimento consultivo decisorio.
- Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, la relativa domanda cautelare resta assorbita e non deve essere esaminata dal Consiglio di Stato in sede consultiva.
Ricorso straordinario sulla procedura di progressione del personale scolastico
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da assistenti amministrativi della scuola contro il Ministero dell'istruzione e del merito, avente a oggetto il D.D.G. n. 1897 del 17 luglio 2024, relativo alla procedura valutativa per 1.435 posti destinata alla progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.
Premesse e richiesta
I ricorrenti, con oltre cinque anni di servizio, di cui tre nel profilo di DSGA, hanno contestato il bando nella parte in cui ha subordinato la partecipazione alla procedura di mobilità verticale al requisito dell'appartenenza ai ruoli. Hanno chiesto l'annullamento dell'atto, previa sospensione cautelare della sua efficacia.
Motivi dedotti
I motivi di ricorso hanno riguardato, in sintesi:
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 7, del CCNL;
- la violazione dei principi di legittimo affidamento, tassatività, favor partecipationis, buona fede e leale collaborazione;
- la violazione degli artt. 3, 4, 24, 35, 51 e 97 Cost.;
- l'irragionevolezza e la contraddittorietà degli atti amministrativi in relazione alla disponibilità dei posti;
- la lesione dei principi di imparzialità e buon andamento.
Opposizione dell'amministrazione
Nel corso del procedimento l'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'istruzione e del merito, ha comunicato di avere notificato il 29 novembre 2024 l'atto di opposizione previsto dall'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato che l'atto di opposizione risultava effettivamente depositato e lo ha ritenuto rituale e tempestivo. Ha richiamato l'orientamento secondo cui il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti. L'opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale una parte può adire il giudice precostituito per legge.
La Sezione ha richiamato, in proposito, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Conclusione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. La Sezione non ha esaminato i motivi di merito relativi al requisito del ruolo, alla disponibilità dei posti e alla legittimità della procedura valutativa. La domanda cautelare è stata assorbita.
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