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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27161/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato davanti alla Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, emesso ai fini IRES, IVA e IRAP ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, in esito a una verifica che aveva evidenziato antieconomicità dell'attività e inattendibilità della contabilità. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato istanza di estinzione/definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 193/2016, convertito nella l. n. 225/2016; l'Ufficio ha comunicato che, ai fini della definizione, risultavano integralmente pagate tutte le imposte dovute. La Corte ha quindi rilevato la sopravvenuta definizione della controversia e la conseguente cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia con integrale pagamento delle imposte dovute. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate, richiamando l'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. Ha escluso la debenza del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché il presupposto estintivo è sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma posta a base dell'accertamento analitico-induttivo impugnato, in relazione all'antieconomicità dell'attività e all'inattendibilità della contabilità

  • art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225

    richiamato come base della definizione agevolata della controversia che ha determinato la cessazione della materia del contendere

  • art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate in caso di cessazione della materia del contendere

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non si applica il raddoppio del contributo unificato quando il presupposto estintivo del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, interviene la definizione agevolata della lite tributaria e l'Amministrazione attesta l'integrale pagamento di quanto dovuto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta definizione della controversia esclude la prosecuzione dell'esame dei motivi di ricorso, perché viene meno l'interesse alla decisione nel merito.
  • In caso di cessazione della materia del contendere nel processo tributario, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale del rito tributario.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando l'estinzione o definizione del giudizio dipende da un fatto sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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