Cassazione Penale, Ordinanza n. 07392/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di detenzione domiciliare. La decisione di rigetto si fondava sulla mancanza, in capo al condannato, di lavoro e di domicilio, ritenute condizioni incompatibili con l'ipotesi di un percorso trattamentale efficace e idoneo a prevenire la ricaduta nel reato; il soggetto risultava inoltre già condannato anche per spaccio di stupefacenti. Con il ricorso si è dedotto, da un lato, il ritardo nella trattazione dell'istanza, proposta un anno prima quando il condannato disponeva ancora di un domicilio, e, dall'altro, il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza in attesa del rilascio dell'autorizzazione alla locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. La censura è stata ritenuta diretta contro valutazioni di fatto e non idonea a integrare violazione di legge o vizio motivazionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che le doglianze prospettate non denunciassero alcuna violazione di legge, non essendo state indicate ragioni che imponessero per legge l'anticipazione o l'aggiornamento dell'udienza, né un vizio di motivazione, posto che il provvedimento impugnato si era fondato su dati oggettivi esistenti al momento della decisione e senza manifesta illogicità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
richiamato implicitamente come misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, oggetto della domanda rigettata
art. 47-ter ord. pen.
richiamato implicitamente come misura alternativa della detenzione domiciliare, oggetto della domanda rigettata
art. 606 c.p.p.
la Corte valorizza il fatto che le doglianze non integrino violazione di legge o vizio di motivazione, profili tipici del ricorso per cassazione
art. 616 c.p.p.
fonte della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza, non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera contestazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito, quando la motivazione sia logicamente coerente e ancorata a dati oggettivi esistenti al momento della decisione.
- Il ritardo nella trattazione dell'istanza o il mancato rinvio dell'udienza non integrano di per sé violazione di legge, se non è indicata una specifica previsione normativa che imponga l'anticipazione o l'aggiornamento della trattazione.
- Ai fini dell'ammissione a misure alternative, la mancanza di lavoro e di domicilio può essere valorizzata come elemento ostativo alla prognosi favorevole di reinserimento e alla esclusione del rischio di recidiva, se il giudice di sorveglianza lo motiva in modo non manifestamente illogico.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso non individua un reale vizio di legittimità ma solo l'insoddisfazione per la valutazione discrezionale del giudice, la Corte di cassazione deve dichiararne l'inammissibilità.
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