Sentenza n. 287/2026 - Ancona, Sezione 1
per nei ricorsi nn. 320 e 321 del 2024: l'annullamento, in parte qua, del Piano Urbanistico Comunale (PUC 2023) del Comune di Osimo approvato in via definitiva con la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/3/2024 e relativi allegati, e per - ordinare all'amministrazione di provvedere a localizzare e perimetrare l’impianto IPPC, sito in Osimo, Via del Pignocco 51-53, nelle tavole del PUC; - accertare e dichiarare l’inesistenza e/o nullità e/o inefficacia giuridica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 142 comma 2 del D.l.gs. n. 42/2004, del vincolo imposto sull’area delle ricorrenti; nei ricorsi n. 281 e 282 del 2025: l'annullamento, in parte qua, della Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Osimo con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 7/4/2025 e relativi allegati, e per - accertare l’inesistenza e/o inefficacia del vincolo archeologico imposto sull’area delle ricorrenti; - ordinare all'amministrazione di provvedere a localizzare e perimetrare l’impianto IPPC, sito in Osimo, Via del Pignocco 51-53, nelle tavole del PUC, infine per il risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Urbanistico Comunale di Osimo approvato con delibera consiliare n. 9 del 28 marzo 2024 e successiva delibera commissariale n. 8 del 7 aprile 2025, nella parte relativa alla localizzazione dell’impianto e ai vincoli archeologici
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori economici)
Prevale il privato
La controversia
Le società ricorrenti, rispettivamente proprietaria e gestrice dell’area produttiva sita nel Comune di Osimo, hanno impugnato il PUC 2023, lamentando anzitutto il mancato recepimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale del 2022, ritenuta idonea a costituire variante urbanistica e non suscettibile di essere disattesa dal Comune. Hanno inoltre contestato l’imposizione o il mantenimento di un vincolo archeologico sull’area o su quella confinante, deducendone l’illegittimità per assenza di un valido vincolo derivante dalla normativa statale sui beni culturali e per la mancata derivazione da strumenti sovraordinati. Con i successivi ricorsi del 2025 è stata impugnata la delibera commissariale che aveva adeguato il PUC alla localizzazione dell’impianto e aveva chiarito che il vincolo archeologico riguardava soltanto l’area confinante, esente comunque dalle prescrizioni del PPAR per quanto concerne l’area delle ricorrenti. Le società hanno sostenuto che tale soluzione costituisse un espediente per conservare un vincolo illegittimo e che il vincolo sull’area confinante potesse produrre effetti indiretti, anche tramite una fascia di rispetto, sulla propria area. È stato inoltre chiesto l’accertamento dell’inesistenza o inefficacia del vincolo archeologico e il risarcimento dei danni, la cui quantificazione è rimasta riservata nel corso del giudizio.
La decisione
Il TAR ha riunito i quattro ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha dichiarato improcedibili i ricorsi del 2024, poiché la delibera commissariale del 7 aprile 2025 aveva recepito nel PUC l’AIA del 2022, localizzando la particella 123 del foglio 32 in zona D1 artigianale-produttiva di completamento e inserendo il simbolo grafico della localizzazione compatibile con l’attività autorizzata. Quanto ai ricorsi del 2025, il Collegio ha accertato, allo stato, l’inesistenza sulla particella 123 del vincolo archeologico imposto ai sensi della legislazione statale sui beni culturali: la procedura avviata dalla Soprintendenza nel 1984 non si era conclusa e non risultavano successive procedure di imposizione del vincolo. Ha tuttavia escluso l’illegittimità della previsione del PUC relativa all’area confinante, ritenendo che il vincolo ex art. 41, lett. b), delle NTA del PPAR riguardasse esclusivamente tale area, nella quale erano stati rinvenuti reperti archeologici, e non producesse effetti sull’area delle ricorrenti, dichiarata esente ai sensi dell’art. 60 delle NTA del PPAR. Il Comune, in sede di formazione dello strumento urbanistico, aveva il compito di completare e aggiornare il censimento delle aree archeologiche e non poteva ignorare l’esigenza di tutela risultante dai reperti rinvenuti e dalle precedenti previsioni urbanistiche. È stata respinta la domanda risarcitoria, poiché le ricorrenti non avevano quantificato il danno. Le spese sono state compensate, con addebito al Comune dei contributi unificati, poiché le doglianze relative alla localizzazione dell’impianto erano state almeno in parte recepite e la domanda subordinata di accertamento è stata accolta.
Norme richiamate
art. 41 NTA del PPAR
spetta ai comuni, in sede di predisposizione degli strumenti urbanistici generali, “completare ed aggiornare il censimento e l’identificazione delle aree di cui al primo comma”
La disposizione attribuisce ai Comuni il compito di completare e aggiornare, nella pianificazione urbanistica generale, il censimento e l’identificazione delle aree archeologiche di interesse.
art. 60 NTA del PPAR
L’esenzione prevista per l’area delle ricorrenti impedisce che il vincolo archeologico gravante sull’area confinante produca effetti, anche come fascia di rispetto, sulla particella 123.
art. 142 comma 2 d.lgs. 42/2004
La domanda di accertamento è stata esaminata con riferimento alla dedotta inesistenza del vincolo archeologico; il TAR ha accertato l’inesistenza, allo stato, del vincolo sulla particella delle ricorrenti.
Legge n. 1089/1939
La procedura avviata nel 1984 per l’imposizione della tutela archeologica ai sensi della legge non si è conclusa e non ha prodotto un vincolo sull’area delle ricorrenti.
Massime di principio
- La sopravvenuta modifica dello strumento urbanistico che recepisce le esigenze dedotte dal ricorrente e adegua la pianificazione all’autorizzazione amministrativa contestata determina l’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’accertamento dell’inesistenza di un vincolo archeologico può essere pronunciato quando l’istruttoria dimostri che la procedura di imposizione prevista dalla legislazione statale non si è conclusa e non risultino successivi atti validamente impositivi.
- Il vincolo archeologico previsto dalla pianificazione regionale può essere legittimamente riferito a un’area confinante sulla quale siano stati effettivamente rinvenuti reperti, purché la previsione sia adottata nell’esercizio del compito comunale di completamento e aggiornamento del censimento delle aree archeologiche.
- Il proprietario non ha interesse a contestare una previsione urbanistica riferita a un’area di terzi quando sia dimostrato che essa non incide sulla sua proprietà, neppure attraverso una fascia di rispetto o altri effetti indiretti.
- L’esenzione prevista dalle norme tecniche del piano paesistico per le aree urbanizzate impedisce che un vincolo archeologico riferito a un’area confinante produca effetti conformativi sull’area esente.
- La domanda risarcitoria proposta nel giudizio amministrativo deve essere respinta quando il ricorrente non provveda a quantificare il danno richiesto nel corso del processo.
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