Ordinanza n. 166/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 01181/2020, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Istanza di liquidazione dei compensi professionali del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Esito
Favorevole al ricorrente (parte ammessa al patrocinio)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio d'appello definito con precedente sentenza di reiezione dell'appello principale e dell'appello incidentale, il difensore del fallimento ha chiesto la liquidazione degli onorari e delle competenze ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. L'istanza documentava l'ammissione della procedura al gratuito patrocinio a spese dell'Erario, disposta dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 144 del d.P.R. n. 115/2002, in ragione dell'assenza di fondi necessari nella procedura. Il giudice ha valutato l'attività svolta, consistente nello studio della complessa vicenda urbanistica ed edilizia, nella predisposizione di un articolato controricorso con appello incidentale e riproposizione dei motivi assorbiti e nella partecipazione all'udienza pubblica.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'istanza di liquidazione. Ha individuato, per una controversia di valore indeterminabile e complessità media innanzi al Consiglio di Stato, i valori medi tariffari del D.M. n. 55 del 2014 nelle somme di € 2.835,00 per lo studio, € 1.572,00 per la fase introduttiva, € 1.310,00 per la trattazione ed € 4.250,00 per la fase decisionale, per complessivi € 9.967,00. Applicando l'art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, ha ridotto tali compensi della metà, determinando il compenso professionale in € 4.983,50. Ha aggiunto il rimborso forfettario delle spese generali del 15%, pari a € 747,53, per un totale imponibile di € 5.731,03, oltre IVA e contributo previdenziale come per legge, ponendo gli importi a carico dell'Erario e demandando alla Segreteria l'esecuzione.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
La liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore della parte ammessa al patrocinio spetta all'autorità giudiziaria, entro i limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti e tenendo conto della natura dell'impegno professionale.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Nel processo amministrativo, i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono ridotti della metà, calcolando la riduzione sui valori medi tariffari.
art. 144 d.P.R. n. 115/2002
Consente, nel caso considerato, l'ammissione della procedura fallimentare al patrocinio a spese dell'Erario quando la procedura non dispone dei fondi necessari.
D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni
Fornisce i parametri tariffari utilizzati per individuare i valori medi relativi alle diverse fasi del giudizio di appello di valore indeterminabile e complessità media.
Massime di principio
- La liquidazione dei compensi al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è effettuata dall'autorità giudiziaria nei limiti dei valori medi dei parametri tariffari vigenti, avuto riguardo alla natura e alla complessità dell'attività professionale concretamente svolta.
- Nel processo amministrativo, la riduzione del cinquanta per cento prevista per il patrocinio a spese dello Stato deve essere applicata ai valori medi tariffari individuati secondo i parametri professionali, non a importi già ridotti o a valori minimi.
- Nella liquidazione del compenso professionale spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, al compenso ridotto si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali nella misura prevista dai parametri professionali, oltre IVA e contributo previdenziale quando dovuti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 166/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 131/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 132/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →