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Sentenza

Sentenza n. 1367/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 64/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 542/2024 del Tribunale di Biella Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.03.2025, notificata il 02.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 8.000,00, quale contributo per la formazione del docente, così suddivisi: euro 2.500,00 DIAFERIA SIMONE, euro 3.000,00 MONTELLA ANTONELLA, euro 1.000,00 CORVINO ALESSANDRO, euro 1.500,00 LA PORTA ANGELO DONATO;

Giustizia amministrativa202600333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito sulla Carta Elettronica del Docente di complessivi euro 8.000,00, di cui euro 1.000,00 in favore di uno dei ricorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 64/2025 del Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare somme individualmente liquidate sulla Carta Elettronica del Docente. La sentenza era stata notificata al Ministero mediante PEC presso il domicilio reale, in copia attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. ed era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel corso del giudizio il Ministero ha effettuato gli accrediti in favore di tre ricorrenti, determinando la cessazione della materia del contendere relativamente alle loro posizioni. Quanto al quarto ricorrente, l’amministrazione ha dichiarato di avere attivato l’accredito dei voucher, ma non ha fornito la prova dell’effettivo adempimento; il suo nominativo, infatti, non compariva nell’elenco degli accrediti prodotto in giudizio. È stata inoltre richiesta la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente ai tre ricorrenti per i quali l’amministrazione aveva adempiuto nelle more del giudizio. Quanto al quarto ricorrente, ha accertato l’inottemperanza al giudicato e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, corrispondendo la somma di euro 1.000,00 entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha riconosciuto gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza oggetto di ottemperanza fino all’effettivo saldo. Ha escluso la rivalutazione monetaria, poiché il ricorrente non aveva allegato né dimostrato che essa avesse inciso in misura superiore al tasso legale. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, prevedendo che questi operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha disposto anche la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per i profili di eventuale danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza al giudicato e di ordinare all’amministrazione l’esecuzione della decisione.

  • art. 475 c.p.c.

    Rileva ai fini della copia attestata conforme all’originale della sentenza azionata in ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla norma costituisce, nel caso concreto, un presupposto per la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e della distrazione in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’effettivo adempimento dell’amministrazione intervenuto nelle more determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione del creditore integralmente soddisfatto.
  • La mera dichiarazione dell’amministrazione di avere attivato le procedure necessarie all’adempimento non dimostra l’esecuzione del giudicato quando manchi la prova dell’effettivo accredito o pagamento dovuto.
  • Accertata l’inottemperanza a una sentenza passata in giudicato e verificato il decorso del termine dilatorio applicabile all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice ordina all’amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Gli interessi legali sulle somme liquidate in una sentenza azionata in ottemperanza decorrono, quando richiesti, dalla pubblicazione della sentenza fino all’effettivo saldo; la rivalutazione monetaria non è riconoscibile in assenza di allegazione e prova di un’incidenza superiore al tasso legale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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