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Sentenza

Sentenza n. 230/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 219/2023 in data 9 novembre 2023 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.

Giustizia amministrativa202500632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Piacenza che aveva riconosciuto il diritto delle ricorrenti alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, per € 500,00 annui

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 219/2023 del Tribunale di Piacenza, passata in giudicato e notificata al Ministero il 1° dicembre 2023. La sentenza civile aveva accertato il diritto di ciascuna ricorrente a ottenere la carta elettronica del docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici indicati nella motivazione e per l’importo di € 500,00 annui, condannando il Ministero a metterla a disposizione. Le ricorrenti hanno dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto al pagamento di quanto dovuto a una delle ricorrenti, Roberta Sani, mentre è rimasto ineseguito il giudicato nei confronti delle altre. Il Ministero non si è costituito in giudizio e non ha contestato l’inadempimento. Il TAR ha inoltre rilevato che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, decorrente dalla notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla posizione della ricorrente cui l’Amministrazione aveva versato nelle more quanto dovuto. Per gli altri ricorrenti ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, mediante gli adempimenti imposti dalla sentenza civile. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un dirigente o funzionario delegato, con incarico da svolgere entro i 60 giorni successivi alla comunicazione dei ricorrenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il TAR ha inoltre accolto la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ponendo a carico del Ministero una somma pari agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto in base al giudicato e ancora da eseguire, calcolata dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure fino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire per l’esecuzione del giudicato anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non adempie agli obblighi derivanti dalla pronuncia.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie per assicurare l’adempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la somma è stata determinata mediante riferimento agli interessi legali sull’importo ancora dovuto, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici; il termine è stato ritenuto decorso dalla notificazione della sentenza civile al domicilio digitale idoneo del Ministero.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’obbligato è una pubblica amministrazione e l’inerzia amministrativa impedisce la concreta attribuzione del bene riconosciuto dalla pronuncia.
  • La notificazione della sentenza a un indirizzo di posta elettronica certificata idoneo quale domicilio digitale dell’amministrazione è sufficiente a far decorrere il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento intervenuto nelle more determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione del beneficiario già soddisfatto, mentre il giudizio prosegue per gli altri beneficiari rimasti privi di esecuzione.
  • Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il giudice dell’ottemperanza può determinare la misura coercitiva facendo riferimento agli interessi legali sull’importo ancora dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla successiva richiesta degli interessati; quando il commissario è un dipendente dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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