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Sentenza

Sentenza n. 24130/2025 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento A) in parte qua, del D.M. 16.05.2024 n. 88 (pubblicato sul portale InPa in data 20.05.2024), recante la disciplina delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze (GPS), valide per il biennio 2024 / 2026, nella parte in cui individua i criteri di attribuzione del punteggio per titoli di servizio e di formazione statuendo che «Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina» (art. 15, co. 6), nonché delle allegate tabelle; B) dei pareri del CSPI nelle sedute plenarie n. 121 del 23.02.2024 e n. 123 del 12.04.2024; C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ANNUNZIATA ROBERTO il 4\11\2024: A) Decreto di Pubblicazione con relative Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) prot. 14315 del 30 agosto 2024 pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; B) Decreto di Pubblicazione con relative Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) prot. 407 del 21 agosto 2024 pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito Territoriale di Latina; C) Decreto di Pubblicazione con relative Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) prot. 11689 del 31 luglio 2024 pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Cosenza; D) Decreto di Pubblicazione con relative Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) prot. 3431 del 2 settembre 2024 pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ambito Territoriale di Vicenza; E) Decreto di Pubblicazione con relative Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) prot. 20723 del 30 agosto 2024 pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - Ambito Territoriale di Chieti e Pescara; F) Decreto di Pubblicazione con relative Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) prot. 1871 del 22 agosto 2024 pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di Milano;

Giustizia amministrativa202407773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.M. 16 maggio 2024, n. 88, nella parte in cui subordina la valutazione del servizio militare di leva, del servizio sostitutivo assimilato e del servizio civile alla prestazione in costanza di nomina; i pareri del CSPI e, con motivi aggiunti, i decreti di pubblicazione delle GPS 2024/2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la disciplina di aggiornamento delle GPS 2024/2026 e le graduatorie applicative, nella parte in cui non attribuiscono punteggio per il servizio militare di leva, per il servizio sostitutivo assimilato e per il servizio civile svolti non in costanza di nomina. Hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51, 52 e 97 Cost., dell’art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994, dell’art. 2050 d.lgs. 66/2010, dell’art. 62 l. 312/1980 e del d.m. 201/2000, nonché dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e imparzialità; hanno inoltre denunciato eccesso di potere, illogicità e manifesta ingiustizia. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione passiva degli Uffici Scolastici Regionali, assumendo che la disciplina impugnata fosse riconducibile esclusivamente al Ministero.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva degli Uffici Scolastici Regionali: essi sono destinatari della disciplina ministeriale, devono applicarla e hanno elaborato le graduatorie impugnate. Nel merito, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo che la clausola del D.M. n. 88/2024 che limita la valutazione del servizio alla prestazione in costanza di nomina sia discriminatoria nei confronti dei docenti che, per aver svolto il servizio militare o assimilato, non hanno potuto effettuare supplenze e maturare il relativo punteggio. La clausola contrasta con i principi costituzionali e con la disciplina normativa, in particolare con l’art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata già accolta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Sono stati annullati gli atti impugnati, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, nella parte in cui negano il punteggio per il servizio militare e assimilato svolto anche non in costanza di nomina, purché successivo al conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento. Le GPS impugnate devono essere rielaborate in conformità al giudicato; l’effetto conformativo dell’annullamento degli atti generali si estende anche alle GPS non impugnate. Spese integralmente compensate per l’evoluzione giurisprudenziale e la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994

    Nel caso di specie, conformemente a quanto già rilevato da questo Tribunale (i.a.) con sentenze nn. 17630/2024 e 5760/2025, la clausola impugnata contrasta con i rilevati principi costituzionali e normativi, producendo un effetto discriminatorio che penalizza, nell’acquisizione degli incarichi temporanei, i docenti che non hanno avuto la possibilità di fare supplenze e acquisire punteggio a causa dello svolgimento del servizio militare (e dei servizi assimilati), in contrasto con le previsioni normative sopra richiamate e in particolare con l’art. 485, co. 7, d. lgs. n. 297/1994.

    La disciplina deve essere interpretata nel senso che il servizio militare e assimilato va valutato anche quando non sia stato prestato in costanza di nomina, per evitare che l’adempimento del servizio penalizzi l’accesso agli incarichi temporanei.

  • art. 52 Cost.

    Il Collegio ritiene pertanto di non potersi discostare dalla predetta nuova linea giurisprudenziale, che a propria volta risponde alla esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata della vigente normativa, consentita dal tenore letterale delle soprarichiamate disposizioni, volta a riconoscere la doverosa tutela di chi ha risposto al “sacro dovere del cittadino” di provvedere alla “difesa della Patria” (articolo 52 della Costituzione) di modo che il suo adempimento, prosegue il medesimo articolo, “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”.

    Il dovere di difesa della Patria non può tradursi in un pregiudizio lavorativo: le norme sulle graduatorie vanno interpretate, ove consentito dal testo, in modo da riconoscere la valutabilità del servizio militare anche se non svolto in costanza di rapporto o nomina.

Massime di principio

  • Nelle graduatorie per il conferimento di supplenze, il servizio militare di leva e i servizi ad esso assimilati devono essere valutati anche se svolti non in costanza di nomina, quando siano stati prestati dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento; la diversa limitazione determina una penalizzazione discriminatoria di chi non ha potuto svolgere supplenze durante il servizio.
  • Il principio costituzionale per cui l’adempimento del dovere di difesa della Patria non deve pregiudicare la posizione lavorativa orienta l’interpretazione della disciplina di valutazione dei titoli di servizio e impone, nei limiti consentiti dal testo normativo, di riconoscere il punteggio per il servizio militare svolto anche fuori da un rapporto di nomina.
  • Gli Uffici Scolastici Regionali sono legittimati passivamente nel giudizio contro la disciplina ministeriale delle graduatorie quando sono tenuti ad applicarla e hanno adottato gli atti di pubblicazione delle graduatorie che ne costituiscono attuazione.
  • L’annullamento di una disciplina generale delle graduatorie produce un effetto conformativo anche rispetto alle graduatorie non specificamente impugnate, quando esse costituiscano applicazione dell’atto generale annullato.

Come è indicizzato

MaterieScuola
RamiIstruzione e università
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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