Provvedimento AGCM C12427 n. 30040 del 22/02/2022
VEGETA/BIOFARMA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’operazione consiste nell’acquisizione esclusiva di Biofarma da parte di Vegeta, veicolo interamente controllato dal fondo Ardian Buyout Fund VII. Biofarma opera come CDMO nello sviluppo, produzione e confezionamento per conto terzi di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici. L’operazione supera le soglie nazionali di fatturato previste dall’art. 16, comma 1, della Legge n. 287/1990, ma non rientra nell’ambito del Regolamento UE n. 139/2004. L’AGCM ha ritenuto che non si determinino né effetti orizzontali o verticali significativi né la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante e ha deliberato di non avviare l’istruttoria.
Vegeta, società controllata da Ardian, acquisisce il controllo esclusivo di Biofarma, CDMO di integratori, dispositivi medici e cosmetici: mancato avvio dell’istruttoria.
Acquisizione di Biofarma da parte di Vegeta/Ardian
Il provvedimento riguarda l’acquisizione del controllo esclusivo di Biofarma S.r.l. da parte di Vegeta S.r.l., società costituita per l’operazione e interamente partecipata da Ardian Buyout Fund VII, gestito da Ardian France. L’AGCM ha esaminato la concentrazione ai sensi della Legge n. 287/1990 e ha deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’art. 16, comma 4.
Parti e operazione
Vegeta è il veicolo acquirente del fondo di private equity Ardian Buyout Fund VII. Biofarma è controllata da White Bridge Investments II, che detiene indirettamente il 70% del capitale, mentre il restante 30% è detenuto da Victoria HD, socio di minoranza attivo nel settore della target.
L’operazione prevede che Vegeta acquisisca, anche indirettamente attraverso una propria controllata, il controllo esclusivo di Biofarma. La target svolge attività di Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), sviluppando, producendo e confezionando per conto terzi integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici.
Qualificazione giuridica e ambito procedurale
L’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della Legge n. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa.
L’operazione ricade nell’ambito di applicazione della disciplina nazionale, non ricorrendo le condizioni previste dall’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004. È stato inoltre ritenuto applicabile l’obbligo di comunicazione preventiva di cui all’art. 16, comma 1, della Legge n. 287/1990, poiché:
- il fatturato totale realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate nell’ultimo esercizio supera 511 milioni di euro;
- il fatturato realizzato in Italia individualmente da almeno due imprese interessate supera 31 milioni di euro.
Patto di non concorrenza
L’operazione prevede a carico di Victoria un obbligo di non concorrenza, diretto o indiretto, con le attività di Biofarma nei Paesi in cui la target è attiva, per una durata di tre anni. Il divieto comprende anche:
- attività di consulenza o pubblicitarie relative a prodotti o servizi concorrenti;
- acquisizioni di imprese, rami d’azienda o partecipazioni in imprese concorrenti;
- invio di offerte di lavoro alle figure apicali della target.
L’AGCM ha qualificato il patto come restrizione accessoria alla concentrazione, direttamente connessa e necessaria alla sua realizzazione, nei limiti della durata e dell’ambito indicati. L’Autorità si è riservata di valutarlo qualora venga attuato oltre il periodo, l’ambito geografico o l’oggetto considerati nel provvedimento. Tale impostazione è stata riferita alla Comunicazione della Commissione europea sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni del 5 marzo 2005.
Mercati rilevanti
L’attività della target riguarda il mercato dello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti cosmetici per conto terzi, cioè il mercato dei servizi CDMO.
Sotto il profilo merceologico, la parte notificante ha individuato due principali segmenti: i prodotti nutraceutici e i cosmetici. I nutraceutici rappresentano circa l’80-90% del fatturato di Biofarma e comprendono:
- integratori alimentari, pari a circa il 60-70% delle vendite della target;
- dispositivi medici destinati alla nutraceutica, pari a circa il 10-20% del fatturato.
Il restante fatturato riguarda i prodotti cosmetici. La parte notificante ha ritenuto possibile lasciare aperta la definizione dei mercati, anche con riferimento a eventuali ulteriori segmentazioni, considerato che Biofarma opera esclusivamente come contractor CDMO per conto terzi.
Quanto alla dimensione geografica, la parte notificante ha prospettato un mercato sovranazionale almeno europeo, richiamando il fatto che i servizi CDMO sono generalmente acquistati in qualsiasi area dello Spazio economico europeo, indipendentemente dal Paese in cui i prodotti vengono successivamente commercializzati. Anche la definizione geografica è stata lasciata aperta, poiché le valutazioni concorrenziali non cambierebbero in base all’esatta delimitazione.
Quote di mercato e sovrapposizioni orizzontali
Secondo le elaborazioni fornite dalla parte notificante, Biofarma detiene quote non superiori al 10% nei mercati rilevanti, sia a livello comunitario sia nazionale, con un’unica eccezione: la produzione nazionale per conto terzi di integratori alimentari, nella quale la quota stimata è pari al 20-30%.
L’acquirente non è presente nei mercati in cui opera Biofarma, salvo una sovrapposizione nel mercato della produzione per conto terzi di dispositivi medici. Anche in tale mercato, la quota aggregata post-operazione sarebbe intorno all’1-10%, sia a livello comunitario sia nazionale, e risultano presenti numerosi concorrenti qualificati.
Sulla base di tali elementi, l’AGCM ha escluso effetti orizzontali apprezzabili e non ha ravvisato il rischio di costituzione o rafforzamento di una posizione dominante.
Effetti verticali
L’acquirente è presente solo marginalmente nei mercati a valle della vendita di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici. Tale presenza deriva da partecipazioni detenute in due società, una italiana e una belga, il cui posizionamento di mercato è stato qualificato come del tutto marginale.
Di conseguenza, l’Autorità non ha individuato criticità verticali significative né rischi di ostacolo sostanziale e durevole alla concorrenza.
Valutazione finale ed esito
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, della Legge n. 287/1990, l’AGCM ha ritenuto che l’operazione non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nei mercati interessati.
L’Autorità ha pertanto deliberato di non avviare l’istruttoria di cui all’art. 16, comma 4, della Legge n. 287/1990. L’operazione è stata quindi autorizzata senza condizioni o misure correttive, fermo restando che il patto di non concorrenza è stato riconosciuto come accessorio soltanto nei limiti espressamente indicati nel provvedimento.
Punti principali
Parti e struttura dell’operazione
Vegeta S.r.l. è stata costituita per realizzare l’operazione ed è interamente partecipata da Ardian Buyout Fund VII, gestito da Ardian France. L’operazione comporta, anche indirettamente tramite una controllata, l’acquisizione del controllo esclusivo di Biofarma S.r.l., detenuta per il 70% da White Bridge Investments II e per il 30% da Victoria HD.
Qualificazione e soglie
L’acquisizione del controllo costituisce una concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della Legge n. 287/1990. L’operazione è soggetta alla disciplina nazionale e all’obbligo di comunicazione preventiva ex art. 16, comma 1, poiché il fatturato nazionale complessivo delle imprese interessate supera 511 milioni di euro e quello individuale di almeno due imprese supera 31 milioni di euro.
Mercati interessati
Biofarma opera nel mercato dello sviluppo, produzione e confezionamento per conto terzi di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici, nell’ambito delle attività CDMO. La definizione dei mercati merceologici e geografici è stata lasciata aperta, poiché l’esito concorrenziale non cambia. La dimensione geografica è stata prospettata come almeno europea, mentre l’attività della target è esclusivamente per conto terzi.
Quote ed effetti concorrenziali
Biofarma detiene quote inferiori al 10% nei mercati comunitari e nazionali, salvo la produzione nazionale per conto terzi di integratori alimentari, dove la quota stimata è del 20-30%. L’unica possibile sovrapposizione orizzontale riguarda la produzione per conto terzi di dispositivi medici, con quota aggregata post-operazione di circa 1-10%. I rapporti verticali sono marginali, poiché l’acquirente è presente solo tramite partecipazioni minoritarie in due società attive nella vendita dei prodotti interessati.
Patto di non concorrenza ed esito
Il patto di non concorrenza imposto a Victoria per tre anni è stato qualificato come accessorio alla concentrazione nei limiti in cui è direttamente connesso e necessario all’operazione. L’AGCM si è riservata di valutarlo qualora venga attuato oltre la durata, l’ambito geografico o l’oggetto indicati. Non è stata avviata l’istruttoria prevista dall’art. 16, comma 4, della Legge n. 287/1990.
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