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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12430 n. 30042 del 22/02/2022

DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR/CALVI HOLDING

AGCMC12430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’operazione ha comportato il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di Calvi Holding e delle sue controllate da parte di Dea Capital Alternative Funds SGR, a seguito del venir meno di vincoli parasociali e di governance. L’operazione interessava i mercati dei profili speciali in acciaio o altre leghe metalliche su disegno del cliente e dei montanti per carrelli elevatori, di dimensione almeno europea. L’AGCM ha ritenuto che non vi fosse alcuna sovrapposizione o modifica della struttura concorrenziale e ha deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della Legge 287/1990.

Dea Capital Alternative Funds SGR acquisisce il controllo esclusivo di Calvi Holding, già controllata congiuntamente: mancato avvio dell’istruttoria e autorizzazione senza condizioni

Dea Capital Alternative Funds SGR / Calvi Holding

L’operazione riguarda il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di Calvi Holding S.p.A. e delle sue controllate in capo a Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A. L’AGCM ha esaminato l’operazione in fase preliminare e ha deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della Legge 287/1990.

Le parti e l’operazione

Dea Capital Alternative Funds SGR è una società controllata da De Agostini S.p.A. tramite Dea Capital S.p.A., attiva nel private equity, nella gestione collettiva del risparmio e nell’alternative asset management. La società gestisce, tra gli altri, il Fondo I DeA CCR II, fondo chiuso riservato a investitori qualificati e specializzato in operazioni di ristrutturazione societaria.

Calvi Holding è la holding di un gruppo internazionale attivo nel settore siderurgico, in particolare nella produzione e commercializzazione di profili speciali in acciaio o altre leghe metalliche realizzati su disegno del cliente. Al momento dell’operazione, Calvi era inoltre attiva nella produzione e vendita di montanti per carrelli elevatori attraverso partecipazioni in Lift-Tek Elecar S.p.A. e Lift Technologies Inc., partecipazioni cedute nel corso del 2021.

L’operazione ha determinato il passaggio da una situazione di controllo congiunto, acquisita nel contesto dell’operazione valutata dall’AGCM nel gennaio 2019, a una situazione di controllo esclusivo di Dea Capital AF. Dea Capital deteneva il 26% del capitale di Calvi, rappresentato da azioni di tipo A con tre voti ciascuna, corrispondente al 51,32% dei diritti di voto. Il restante 74% del capitale, costituito da azioni di tipo B, rappresentava il 48,7% dei diritti di voto ed era detenuto da Calfin e da persone fisiche appartenenti alla famiglia Chini.

Il controllo esclusivo è derivato dal verificarsi di una serie di “Eventi Rilevanti” previsti dal patto parasociale del dicembre 2018. Tali eventi hanno fatto venir meno l’obbligo di Dea Capital AF di votare secondo le indicazioni di Calfin e dei soci della famiglia Chini. Dal novembre 2019 Dea Capital ha quindi potuto esercitare autonomamente la maggioranza assoluta dei voti nelle assemblee ordinarie e straordinarie di Calvi, anche con riferimento alla nomina degli amministratori e alle decisioni straordinarie.

Nel luglio 2021 lo statuto di Calvi è stato modificato, riducendo da sette a cinque il numero degli amministratori. Il nuovo consiglio di amministrazione, nominato nella medesima occasione, era composto da cinque membri designati da Dea Capital AF.

Qualificazione e obbligo di comunicazione

L’AGCM ha qualificato l’operazione come concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della Legge 287/1990, in quanto consistente nell’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa.

L’operazione non rientrava nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 139/2004, non ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 1 del regolamento europeo. Era pertanto soggetta alla disciplina nazionale e all’obbligo di comunicazione preventiva di cui all’articolo 16, comma 1, della Legge 287/1990.

Secondo il provvedimento, nel 2018 il fatturato complessivo realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di 498 milioni di euro e il fatturato nazionale individuale di almeno due imprese interessate era superiore a 30 milioni di euro. Le soglie erano quelle applicabili ratione temporis.

Il provvedimento dà inoltre conto della contestazione, adottata nella medesima adunanza, relativa alla violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva. Tale profilo procedurale è distinto dalla valutazione sostanziale degli effetti concorrenziali, conclusasi con il mancato avvio dell’istruttoria.

Mercati rilevanti del prodotto e geografici

In ragione delle attività di Calvi, l’operazione interessava il settore siderurgico e, in particolare, i seguenti ambiti:

  • produzione e commercializzazione di profili speciali in acciaio o altre leghe metalliche su disegno del cliente;
  • produzione e vendita di montanti per carrelli elevatori, attività esercitata da Calvi al momento dell’operazione.

Per i prodotti siderurgici, l’AGCM richiama la prassi nazionale ed europea, che distingue i mercati in funzione, tra l’altro, del metallo impiegato, della natura di semilavorato o prodotto finito, della forma del prodotto e del processo produttivo, quale la laminazione a caldo o a freddo.

Il mercato dei profili speciali è stato ritenuto di dimensione geografica almeno europea, in ragione dell’assenza di significative barriere tecniche o giuridiche agli scambi tra Stati membri, dell’omogeneità dei prezzi nell’Unione europea e della contenuta incidenza dei costi di trasporto sul prezzo finale. La parte ha prospettato anche una possibile dimensione mondiale, evidenziando che circa il [20-25%] della produzione di Calvi era esportato al di fuori dell’Unione europea.

Il mercato dei montanti per carrelli elevatori comprende componenti prodotti secondo le specifiche tecniche dei carrelli ai quali sono destinati e incorpora una significativa attività di progettazione personalizzata. Una parte rilevante dei montanti è realizzata direttamente dai produttori di carrelli elevatori, in condizioni di integrazione verticale. Anche tale mercato è stato considerato di dimensione geografica quantomeno europea, in ragione della standardizzazione mondiale delle specifiche tecniche e della possibilità di distribuire i costi di trasporto su ordini di dimensioni significative.

L’AGCM ha ritenuto non necessario definire in modo definitivo né i mercati del prodotto né la loro esatta dimensione geografica, poiché qualsiasi delimitazione ragionevole avrebbe condotto al medesimo risultato concorrenziale.

Valutazione degli effetti concorrenziali

L’operazione non ha prodotto un cambiamento della struttura concorrenziale dei mercati interessati, poiché ha trasformato un controllo congiunto già esistente in controllo esclusivo da parte di uno dei soggetti che già partecipavano al controllo della Target.

Dea Capital AF non risultava attiva nella produzione e commercializzazione di profili speciali in acciaio o altre leghe metalliche su disegno del cliente, se non attraverso Calvi. Non era inoltre presente nei mercati posti a monte o a valle di tale attività.

Con riferimento ai montanti per carrelli elevatori, Dea Capital AF e Calvi non risultavano più attive nel mercato al momento della valutazione, poiché le partecipazioni di Calvi nelle società Lift-Tek Elecar S.p.A. e Lift Technologies Inc. erano state cedute nel corso del 2021, successivamente al perfezionamento dell’operazione.

L’assenza di sovrapposizioni orizzontali, verticali o di altra natura rilevante ha indotto l’Autorità a escludere che l’operazione potesse modificare le dinamiche concorrenziali nei mercati individuati.

Esito

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della Legge 287/1990, l’AGCM ha ritenuto che l’operazione non comportasse la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

L’Autorità ha pertanto deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, della Legge 287/1990. L’operazione è stata quindi autorizzata senza condizioni o misure correttive. Il provvedimento è stato comunicato alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e destinato alla pubblicazione nel Bollettino dell’AGCM.

Punti principali

Parti coinvolte

Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A., controllata indirettamente da De Agostini e attiva nel private equity e nella gestione di patrimoni alternativi, ha acquisito il controllo esclusivo di Calvi Holding S.p.A., holding di un gruppo siderurgico internazionale.

Passaggio al controllo esclusivo

Dea Capital AF deteneva il 26% del capitale di Calvi, rappresentativo del 51,32% dei diritti di voto, ma il controllo era inizialmente congiunto con Calfin e i soci della famiglia Chini. Dal novembre 2019, a seguito di Eventi Rilevanti previsti dal patto parasociale, Dea Capital ha potuto esercitare autonomamente i diritti di voto; nel luglio 2021 è stato nominato un consiglio di amministrazione composto da cinque membri designati da Dea Capital AF.

Obbligo di comunicazione preventiva

L’operazione costituiva una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della Legge 287/1990. Non ricorrendo le condizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 139/2004, era soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’articolo 16, comma 1, poiché risultavano superate le soglie di fatturato nazionale allora applicabili.

Mercati interessati

L’operazione riguardava il mercato dei profili speciali in acciaio o altre leghe metalliche prodotti su disegno del cliente e, al momento dell’operazione, il mercato dei montanti per carrelli elevatori. Entrambi i mercati sono stati ritenuti di dimensione geografica almeno europea.

Esito concorrenziale

Dea Capital AF non operava nei mercati dei profili speciali, né in mercati a monte o a valle. Quanto ai montanti per carrelli elevatori, le attività erano state dismesse nel 2021. L’operazione non modificava pertanto la struttura concorrenziale e non appariva idonea a costituire o rafforzare una posizione dominante.

Decisione

L’AGCM ha deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, della Legge 287/1990, con autorizzazione senza condizioni.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllomercato rilevantesettore siderurgicofase i

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