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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3529/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce (5/4/2022) che aveva rigettato l'appello avverso il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo delle quote societarie e del compendio aziendale di diverse imprese. I ricorrenti censuravano la carenza o inadeguatezza della motivazione, sostenendo che venivano ignorati elementi 'novi' (introiti leciti del Cicala risalenti al primo decennio 2000) idonei a incidere sul quadro indiziario che giustificava il sequestro disposto nell'ambito delle indagini per trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.) e autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.). Hanno dedotto violazioni di norme processuali (artt. 125, comma 3; 321; 322-bis c.p.p.), norme costituzionali (artt. 3, 24, 27 comma 2, 111 Cost.) e della Convenzione EDU (art. 6 par. 2).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte non rientrano tra i motivi consentiti per il ricorso per cassazione: in particolare non è ammessa la deduzione, in via diretta, di violazioni costituzionali o convenzionali e non è prospettabile come 'violazione di legge' il mero vizio di motivazione inteso come contraddittorietà o travisamento degli argomenti di fatto (che sarebbe rimesso all'art. 606 lett. e) come motivo autonomo). La Corte ha ritenuto che i ricorrenti in realtà denunciassero un difetto o contraddittorietà della motivazione e non una specifica violazione di legge rilevabile in cassazione. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata come fattispecie di trasferimento fraudolento di valori che costituisce una delle condotte oggetto di indagine e ragione del sequestro preventivo.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Norma sull'autoriciclaggio, interpretata come reato posto a valle delle operazioni traslative, anch'esso fondamento del sequestro dei beni aziendali.

  • art. 3-bis cod. pen.

    Richiamato per segnalare l'aggiornamento della sistematica codicistica e il principio della riserva di codice rispetto alla fattispecie di reato citata.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla funzione del giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali; quadro procedurale entro cui si sono svolti i gradi di impugnazione.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti come principio di motivazione, ma la Corte osserva che le lamentele attengono a valutazioni di fatto e alla presunta mancata considerazione di elementi probatori, non a una violazione di legge direttamente sindacabile in Cassazione.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma sul riesame delle misure cautelari; evocata nella prospettazione del vizio di motivazione del provvedimento di riesame.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma sul reclamo contro ordini di custodia o misure reali: citata nel quadro delle impugnazioni svolte, ma la Corte richiama i limiti dei motivi ammissibili in Cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi tassativi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda che non è ammessa la deduzione diretta di violazioni costituzionali o convenzionali e che il vizio di motivazione deve essere formulato secondo le fattispecie previste (es. lett. e).

  • art. 325, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla nozione di 'violazione di legge' sindacabile in Cassazione; la Corte precisa che rientrano in tale nozione la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e per la misura sanzionatoria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile ritenuto con colpa.

  • artt. 3, 24, 27 comma 2, 111 Cost.

    Norme costituzionali richiamate dai ricorrenti in merito al diritto di uguaglianza, difesa e garanzie processuali; la Corte ricorda che tali censure non possono essere dedotte in via diretta in cassazione ma possono dare luogo a questione di legittimità costituzionale se prospettata nei modi dovuti.

  • art. 6 par. 2 Convenzione EDU

    Richiamato come parametro convenzionale invocato dai ricorrenti: la Corte osserva che le norme della Convenzione possono essere dedotte in cassazione solo a sostegno di questioni di costituzionalità di norme interne e non in via autonoma.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa la deduzione diretta di violazioni costituzionali o della Convenzione EDU: tali questioni possono essere sollevate con ricorso incidentale di costituzionalità o mediante i motivi tassativi previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • Le doglianze sul contenuto della motivazione che consistono in una diversa valutazione di fatto, contraddittorietà o travisamento degli argomenti devono essere formulate come specifico motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.; lamentele generiche sulla motivazione sono inammissibili.
  • Per ottenere la revoca di misure cautelari reali in sede di riesame è necessario dimostrare elementi di novità effettiva e rilevante rispetto a quanto già valutato; ripetute riproposizioni degli stessi elementi già esaminati difficilmente mutano l'apprezzamento giudiziale.
  • La mancanza o l'apparenza di motivazione (o la sua manifesta insufficienza) rientrano tra le ipotesi sindacabili in cassazione solo se configurano una 'violazione di legge' palese e non semplici divergenze di valutazione del merito.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili o fuori dei casi previsti dalla legge può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.), quindi è consigliabile una valutazione cautelare preventiva della fondatezza giuridica dell'impugnazione prima del deposito.

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