Cassazione Penale, Sentenza n. 3529/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce (5/4/2022) che aveva rigettato l'appello avverso il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo delle quote societarie e del compendio aziendale di diverse imprese. I ricorrenti censuravano la carenza o inadeguatezza della motivazione, sostenendo che venivano ignorati elementi 'novi' (introiti leciti del Cicala risalenti al primo decennio 2000) idonei a incidere sul quadro indiziario che giustificava il sequestro disposto nell'ambito delle indagini per trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.) e autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.). Hanno dedotto violazioni di norme processuali (artt. 125, comma 3; 321; 322-bis c.p.p.), norme costituzionali (artt. 3, 24, 27 comma 2, 111 Cost.) e della Convenzione EDU (art. 6 par. 2).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte non rientrano tra i motivi consentiti per il ricorso per cassazione: in particolare non è ammessa la deduzione, in via diretta, di violazioni costituzionali o convenzionali e non è prospettabile come 'violazione di legge' il mero vizio di motivazione inteso come contraddittorietà o travisamento degli argomenti di fatto (che sarebbe rimesso all'art. 606 lett. e) come motivo autonomo). La Corte ha ritenuto che i ricorrenti in realtà denunciassero un difetto o contraddittorietà della motivazione e non una specifica violazione di legge rilevabile in cassazione. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
Norma sostanziale richiamata come fattispecie di trasferimento fraudolento di valori che costituisce una delle condotte oggetto di indagine e ragione del sequestro preventivo.
art. 648-ter.1 cod. pen.
Norma sull'autoriciclaggio, interpretata come reato posto a valle delle operazioni traslative, anch'esso fondamento del sequestro dei beni aziendali.
art. 3-bis cod. pen.
Richiamato per segnalare l'aggiornamento della sistematica codicistica e il principio della riserva di codice rispetto alla fattispecie di reato citata.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma relativa alla funzione del giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali; quadro procedurale entro cui si sono svolti i gradi di impugnazione.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti come principio di motivazione, ma la Corte osserva che le lamentele attengono a valutazioni di fatto e alla presunta mancata considerazione di elementi probatori, non a una violazione di legge direttamente sindacabile in Cassazione.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma sul riesame delle misure cautelari; evocata nella prospettazione del vizio di motivazione del provvedimento di riesame.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma sul reclamo contro ordini di custodia o misure reali: citata nel quadro delle impugnazioni svolte, ma la Corte richiama i limiti dei motivi ammissibili in Cassazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi tassativi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda che non è ammessa la deduzione diretta di violazioni costituzionali o convenzionali e che il vizio di motivazione deve essere formulato secondo le fattispecie previste (es. lett. e).
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla nozione di 'violazione di legge' sindacabile in Cassazione; la Corte precisa che rientrano in tale nozione la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e per la misura sanzionatoria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile ritenuto con colpa.
artt. 3, 24, 27 comma 2, 111 Cost.
Norme costituzionali richiamate dai ricorrenti in merito al diritto di uguaglianza, difesa e garanzie processuali; la Corte ricorda che tali censure non possono essere dedotte in via diretta in cassazione ma possono dare luogo a questione di legittimità costituzionale se prospettata nei modi dovuti.
art. 6 par. 2 Convenzione EDU
Richiamato come parametro convenzionale invocato dai ricorrenti: la Corte osserva che le norme della Convenzione possono essere dedotte in cassazione solo a sostegno di questioni di costituzionalità di norme interne e non in via autonoma.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la deduzione diretta di violazioni costituzionali o della Convenzione EDU: tali questioni possono essere sollevate con ricorso incidentale di costituzionalità o mediante i motivi tassativi previsti dall'art. 606 c.p.p.
- Le doglianze sul contenuto della motivazione che consistono in una diversa valutazione di fatto, contraddittorietà o travisamento degli argomenti devono essere formulate come specifico motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.; lamentele generiche sulla motivazione sono inammissibili.
- Per ottenere la revoca di misure cautelari reali in sede di riesame è necessario dimostrare elementi di novità effettiva e rilevante rispetto a quanto già valutato; ripetute riproposizioni degli stessi elementi già esaminati difficilmente mutano l'apprezzamento giudiziale.
- La mancanza o l'apparenza di motivazione (o la sua manifesta insufficienza) rientrano tra le ipotesi sindacabili in cassazione solo se configurano una 'violazione di legge' palese e non semplici divergenze di valutazione del merito.
- La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili o fuori dei casi previsti dalla legge può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.), quindi è consigliabile una valutazione cautelare preventiva della fondatezza giuridica dell'impugnazione prima del deposito.
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