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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8224/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello che, revocando in parte la confisca dell'immobile intestato a Mariuska Baccani, aveva però confermato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di Fabio Di Lorenzo e la confisca di altri beni (quote sociali, compendio aziendale, veicoli, giacenze bancarie). Di Lorenzo ha censurato la qualificazione come "soggetto socialmente pericoloso" e la ritenuta attualità della pericolosità, contestando la valutazione delle condotte pregresse e la valorizzazione delle intercettazioni. Baccani ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per la confisca, contestando l'applicazione della presunzione di intestazione fittizia (art. 26 d.lgs. 159/2011), la valutazione delle capacità reddituali e la qualificazione come beni di provenienza illecita (compresi veicoli, quote sociali e giacenze), nonché la motivazione ritenuta contraddittoria e insufficiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: i motivi dedotti sono incentrati su censure di merito e di motivazione (valutazione di fatto, apprezzamento degli elementi probatori) e non su specifiche violazioni di legge ammissibili in sede di legittimità nei procedimenti di prevenzione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo la quale il sindacato in Cassazione nei procedimenti di prevenzione è limitato alle violazioni di legge (artt. 10 e 27 d.lgs. 159/2011) e non può rimettere in discussione l'apprezzamento motivazionale salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente. È stata inoltre dichiarata inammissibile la memoria integrativa presentata da Baccani. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende per colpa nell'aver proposto ricorsi manifestamente inammissibili.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia) - art. 1, lett. b)

    La norma definisce i presupposti soggettivi per l'inserimento tra i soggetti di cui alle misure di prevenzione; qui è stata richiamata rispetto alla qualificazione di "pericolità sociale" del Di Lorenzo.

  • D.Lgs. 159/2011 - art. 26, comma 2

    fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado

    La disposizione introduce una presunzione temporale circa le intestazioni fittizie nei due anni precedenti la proposta; tuttavia la Corte ha osservato che la decisione di merito non si è fondata esclusivamente su tale presunzione ma su elementi relativi alla mancanza di risorse lecite del terzo titolare (coniuge/convivente).

  • D.Lgs. 159/2011 - artt. 7, comma 1 e 10, comma 2

    Impongono l'obbligo di motivazione del provvedimento di prevenzione e disciplinano i ricorsi: la Corte ha richiamato tali obblighi per motivare il limite del sindacato in Cassazione.

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Indicano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che nei procedimenti di prevenzione è ammessa in Cassazione solo la censura per violazione di legge (lett. b) e, quanto alla motivazione, solo nei casi di motivazione inesistente o meramente apparente (lett. e) non riferibili a una normale rivalutazione dei fatti).

  • Codice di procedura penale - art. 125, comma 3

    Richiamato in combinato disposto con gli obblighi di motivazione del decreto di appello; sottolinea l'esigenza di provvedere con motivazione adeguata.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per la condanna di ciascun ricorrente a euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione (misure patrimoniali e personali ex d.lgs. 159/2011) il sindacato della Corte di Cassazione è limitato alle violazioni di legge: non è ammessa la rivalutazione dei fatti o della motivazione, salvo che la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente.
  • Le doglianze che si sostanziano in una diversa valutazione degli elementi di fatto o in contestazioni di logica/contraddittorietà della motivazione sono, di regola, inammissibili in Cassazione e devono essere dedotte in sede di merito.
  • Per i beni intestati al coniuge o convivente, il giudice di merito può inferire la disponibilità del proposto quando risultino assenti risorse economiche sufficienti del terzo titolare, senza necessità di accertamenti formali aggiuntivi richiesti per terzi non familiari.
  • La presunzione di intestazione fittizia (art. 26 d.lgs. 159/2011) opera per i trasferimenti nei due anni antecedenti la proposta, ma la Corte può motivare la confisca anche richiamando l'insieme degli elementi che dimostrino l'assenza di redditi leciti del terzo intestatario.
  • Motivi aggiunti con memorie successive sono inammissibili se il motivo originario è già stato dichiarato inammissibile; proporre in Cassazione questioni nuove non supera l'inammissibilità del ricorso principale.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili nei procedimenti di prevenzione possono comportare la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.

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