Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00893/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'associazione impugnava un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno 2006, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ricostruito induttivamente i ricavi e negato il trattamento fiscale agevolato riservato agli enti non commerciali e alle associazioni che fruiscono del regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991. La CTR aveva ritenuto che lo statuto e l'attività concreta non consentissero di qualificare l'ente come non commerciale e aveva reputato corretto l'accertamento induttivo puro. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 148 e 73 TUIR e dell'art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la CTR escluso la natura di ente non commerciale; violazione dell'art. 148 TUIR in relazione alla legge n. 398 del 1991, sostenendo che dovesse applicarsi il regime opzionale speciale; nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla metodologia di accertamento induttivo puro; violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulla determinazione dei costi, perché sarebbero stati considerati solo i costi documentati e non anche quelli induttivamente determinabili.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e dello statuto associativo, attività riservata al giudice di merito; ha escluso la violazione di legge perché la CTR aveva preliminarmente accertato, in fatto, la natura commerciale dell'ente. Ha poi escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, rilevando che la decisione della CTR conteneva una motivazione sufficiente e intelligibile sulla qualificazione dell'accertamento e sulle modalità di ricostruzione dei ricavi. Infine ha respinto anche il quarto motivo, osservando che in tema di accertamento induttivo i costi emersi vanno considerati e, in difetto, possono essere determinati induttivamente; nel caso concreto, però, sia l'Ufficio sia la CTR avevano già depurato i ricavi presunti dai costi risultanti dalla contabilità associativa, sicché non vi era spazio per un'ulteriore deduzione induttiva. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della fattispecie astratta; non consente di rivalutare la fattispecie concreta accertata dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo se la sentenza, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 73 d.P.R. 917/1986

    La natura dell'ente va desunta dallo statuto e dalla concreta attività svolta; tale accertamento è di merito.

  • art. 148 d.P.R. 917/1986

    Le agevolazioni per gli enti associativi presuppongono il rispetto dei requisiti richiesti dalla disciplina fiscale e, in particolare, la mancanza di finalità lucrative.

  • art. 4 d.P.R. 633/1972

    Richiamato per la verifica della soggettività e del regime fiscale dell'ente ai fini IVA.

  • legge n. 398 del 1991

    Il regime agevolato speciale si applica alle associazioni senza fini di lucro che ne abbiano i presupposti.

  • art. 9-bis d.l. 417/1991

    "Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398"

    Richiama l'applicabilità del regime agevolato della legge n. 398 del 1991 alle associazioni senza fini di lucro.

  • art. 39, secondo comma, d.P.R. 600/1973

    Consente l'accertamento induttivo puro dei redditi in presenza dei presupposti di legge.

  • art. 55 d.P.R. 633/1972

    Consente l'accertamento induttivo ai fini IVA nei casi previsti.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve rendere intelligibile il percorso logico della decisione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve consentire di comprendere il ragionamento del giudice.

  • art. 61, terzo comma, d.P.R. 600/1973

    Richiamato insieme alle norme sull'accertamento per la corretta considerazione dei costi nella ricostruzione del reddito.

  • art. 109, quarto comma, d.P.R. 917/1986

    I costi rilevanti devono essere considerati nella determinazione del reddito, anche in sede induttiva, se emergenti dagli accertamenti.

  • art. 53 Cost.

    La tassazione deve colpire il reddito netto e non il profitto lordo, in ossequio alla capacità contributiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La qualificazione di un ente come commerciale o non commerciale dipende dall'esame dello statuto e dell'attività concretamente svolta, valutazione riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione congrua.
  • Le agevolazioni fiscali previste per associazioni senza fini di lucro richiedono la prova dei relativi presupposti, in particolare l'assenza di finalità lucrative.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non basta la sinteticità se il percorso logico è comunque percepibile.
  • Nell'accertamento induttivo l'Amministrazione deve considerare anche i costi emersi o, se mancanti, determinarli induttivamente, per evitare la tassazione del profitto lordo anziché di quello netto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.