Ordinanza n. 93/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento dei seguwnti atti e provvedimenti relativi all’appalto di servizi, identificato con il seguente CIG B73ECB2D77: 1) provvedimento di aggiudicazione e relativa comunicazione (id. PG/1215), in data 10.02.2026, della “Gara Europea a procedura aperta, lotto unico, indetta da AST ancona in qualità di S.A. in avvalimento per l'affidamento della fornitura di un sistema di post elaborazione di immagini radiologiche TAC, RM a supporto della rete PDTA ictus e servizi complementari di installazione, configurazione, formazione all'uso, assistenza tecnica per le necessità degli enti del SSR - Codice Gara: G00708 - CIG: B73ECB2D77”; 2) determina del Dirigente dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica n. 4 del 09.02.2026; 3) verbale di gara seduta telematica n. 1 del 22.07.2025 (doc. n° 2); 4) verbale dell’esame documentazione amministrativa del 31.07.2025; 5) verbale commissione giudicatrice n. 1 del 17.09.2025; 6) verbale di gara seduta telematica n. 2 del 17.09.202; 7) verbale commissione giudicatrice n. 2 del 08.10.2025; 8) verbale commissione giudicatrice n. 3 del 20.10.2025; 9) verbale commissione giudicatrice n. 4 del 29.10.2025; 10) verbale commissione giudicatrice n. 5 del 12.11.2025; 11) verbale commissione giudicatrice n. 6 del 26.11.2025 e relativi allegati; 12 verbale di gara seduta telematica n. 3 del 17.12.2025; 13) verbale di seduta riservata per la comprova dei requisiti di ordine generale e speciale in data 30.01.2026 e relativo allegato e, comunque, tutti gli allegati ai verbali anche non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione e atti della gara europea a procedura aperta per la fornitura di un sistema di post-elaborazione di immagini radiologiche TAC e RM e servizi complementari
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi terza, ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti della procedura, chiedendone la sospensione cautelare. In particolare, ha sostenuto che l’aggiudicataria dovesse essere esclusa per la mancata conformità dell’offerta alle caratteristiche richieste dal capitolato tecnico, ai sensi dell’art. 15, comma 9, del disciplinare di gara. Sono state inoltre dedotte censure relative alla dichiarazione di conformità al regolamento UE 2017/745, alla classificazione del dispositivo nella classe IIb, al DGUE presentato dall’aggiudicataria e alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica. Il giudice ha dato atto che la seconda classificata non era stata ancora sottoposta alla verifica di anomalia dell’offerta.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per assenza, allo stato del sommario esame proprio della fase cautelare, di evidenti elementi di fondatezza nei confronti dell’aggiudicataria. Ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissione alla gara, la dichiarazione di conformità al regolamento UE 2017/745 allegata all’offerta, richiamando i principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione. Ha escluso che la classificazione del dispositivo nella classe di rischio IIb costituisse, di per sé, causa di esclusione. Ha ritenuto non meritevoli di favorevole considerazione le censure relative al DGUE. Le contestazioni sulla valutazione dell’offerta sono state ritenute meritevoli di eventuale approfondimento nel merito, ma non assistite da profili di fondatezza sufficienti a giustificare la sospensione, anche considerando il distacco di sei punti nel punteggio finale. La posizione della seconda classificata è stata tenuta distinta, poiché non era stata ancora completata la verifica di anomalia. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha condotto al rigetto dell’istanza per l’assenza di un fumus sufficientemente evidente.
art. 15, comma 9, disciplinare di gara
È stato invocato dalla ricorrente quale base dell’obbligo di esclusione dell’aggiudicataria per asserita non conformità dell’offerta al capitolato tecnico; il TAR non ha ravvisato, in sede cautelare, tale causa di esclusione.
punto 2.2, n. 14, capitolato tecnico
Il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissione, la dichiarazione di conformità al regolamento UE 2017/745 richiesta dalla lex specialis.
Regolamento (UE) 2017/745
La dichiarazione di conformità al regolamento, datata 18 luglio 2025 e allegata all’offerta, è stata considerata sufficiente per l’ammissione; la classificazione in classe IIb è stata qualificata come classe di rischio e non come autonoma causa di esclusione.
Regola 11 dell’Allegato VIII del Regolamento (UE) 2017/745
La classificazione del dispositivo nella classe IIb, prevista dalla regola richiamata, è stata ritenuta attinente alla classe di rischio e non idonea, da sola, a determinare l’esclusione dalla gara.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’esclusione di un concorrente può essere disposta solo quando le censure presentino profili di fondatezza sufficientemente evidenti; le questioni che richiedono un approfondimento sulla valutazione dell’offerta possono essere riservate alla fase di merito quando non emerga un fumus qualificato.
- Nelle procedure di gara, la dichiarazione di conformità a una disciplina tecnica richiesta dalla lex specialis può essere sufficiente ai fini dell’ammissione quando la documentazione di gara non imponga ulteriori specifici adempimenti probatori, in applicazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.
- La classificazione di un dispositivo medico in una determinata classe di rischio ai sensi del regolamento europeo applicabile non costituisce, di per sé, causa di esclusione dalla gara, salvo che la lex specialis richieda espressamente una diversa classificazione o colleghi a essa un requisito inderogabile di partecipazione.
- La valutazione dell’offerta, pur potendo essere sottoposta ad approfondimento nel giudizio di merito, non giustifica la sospensione dell’aggiudicazione quando, a un primo esame, le censure non evidenzino vizi manifesti e il divario di punteggio tra le offerte rafforzi l’assenza di un fumus cautelare sufficiente.
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