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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12121/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto dalla società titolare del segno distintivo "Piperina Strong" per inibire alla controparte l’uso del segno e la commercializzazione di prodotti recanti segni e confezioni asseritamente confondibili o non autorizzati. La ricorrente allegava di aver fatto produrre per conto della controparte un prodotto denominato "PiperineExtra Strong", che il rapporto tra le società si era cessato nel 2018 per mancati pagamenti e che la controparte avrebbe continuato a vendere prodotti con il proprio logo e con riproduzione non autorizzata dei marchi della ricorrente anche dopo la cessazione del rapporto. Il Tribunale, dopo avere inizialmente accolto il cautelare, ha poi accolto il reclamo della controparte revocando l’inibitoria, ritenendo non provata la commercializzazione o l’offerta in vendita, da parte della reclamante, di prodotti ulteriori rispetto a quelli realizzati nel triennio 2015-2018. Avverso tale ordinanza la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto analitico; dalla decisione emerge però che l’impugnazione era diretta contro un provvedimento cautelare emesso in sede di reclamo, cioè un’ordinanza non stabilizzata e priva di attitudine al giudicato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che, nel sistema dei procedimenti cautelari, i provvedimenti urgenti anticipatori ex art. 700 c.p.c. emessi ante causam non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. perché privi di stabilità e inidonei al giudicato. Il principio vale anche quando il provvedimento cautelare neghi la tutela richiesta, e si estende alle statuizioni sulle spese, che possono essere contestate nel merito o in sede esecutiva/oppositiva. La Corte ha inoltre accolto la domanda della resistente di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo l’impugnazione una forma di abuso del processo di cassazione, pacificamente non consentita. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese di legittimità, al pagamento di una somma aggiuntiva ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito emessi ante causam

    i provvedimenti cautelari anticipatori ex art. 700 c.p.c. sono provvisori, privi di stabilità e non impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

  • art. 111 Cost.

    il ricorso straordinario per cassazione non è esperibile contro ordinanze cautelari non definitive e non idonee al giudicato

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    può essere applicata la condanna aggravata quando l’impugnazione si traduce in uso improprio e oggettivamente abusivo dello strumento processuale

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    sussistendo i presupposti processuali, va posto a carico della parte soccombente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • I provvedimenti cautelari anticipatori emessi ante causam, anche quando definiscano negativamente la domanda cautelare o siano adottati in sede di reclamo, non sono suscettibili di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., perché difettano di stabilità e di attitudine al giudicato.
  • La non impugnabilità in cassazione dei provvedimenti cautelari riguarda anche le statuizioni sulle spese, le quali possono essere rimesse al giudizio di merito o, in mancanza, agli strumenti oppositivi esecutivi.
  • La proposizione di un ricorso per cassazione contro un provvedimento non impugnabile può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., in presenza di un uso improprio della facoltà processuale oggettivamente valutabile come temerario o eccedente i limiti ordinamentali.

Come è indicizzato

MaterieProvvedimenti cautelariMarchi
RamiProcesso civileProprietà intellettuale
IstitutiLitisconsorzio necessarioResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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