Cassazione Penale, Ordinanza n. 01373/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili. In concreto, il giudice dell'esecuzione aveva escluso il vincolo della continuazione ritenendo non omogenee le fattispecie coinvolte, indicate come estorsione e omicidio, e comunque non riconducibili a una unitaria preordinazione criminosa, valorizzando anche la distanza temporale tra i fatti (omicidio nel 1998; condotta estorsiva dal 2003 al 2010). Nel ricorso si deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che i reati sarebbero maturati nel contesto della partecipazione a un sodalizio mafioso e per agevolarne gli interessi, e quindi sarebbero espressione di un medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse motivato in modo non illogico il diniego della continuazione, evidenziando la non omogeneità dei reati e la distanza temporale tra i fatti. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva assolto l'onere di allegare elementi specifici e concreti idonei a dimostrare che, già al momento del primo reato, vi fosse la rappresentazione, nelle linee essenziali, proprio dei reati poi commessi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Norma invocata per il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra reati giudicati con sentenze irrevocabili.
art. 81, comma 2, c.p.
Richiamato come base del vincolo della continuazione e del requisito del medesimo disegno criminoso tra reati.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica in fatto dell'unicità del disegno criminoso, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza di motivazione.
- Non basta allegare la contiguità cronologica dei fatti o l'omogeneità/analogia dei titoli di reato: il condannato deve indicare elementi specifici e concreti che dimostrino la preordinazione unitaria dei singoli reati.
- Per la continuazione tra reato associativo e reati-fine non è sufficiente il generico inserimento dei fatti nel contesto del sodalizio criminale; occorre dimostrare che i reati-fine fossero già programmati, nelle linee essenziali, al momento in cui il soggetto è entrato nell'associazione.
- L'esistenza di reati eterogenei e la loro distanza temporale costituiscono elementi che possono legittimamente militare contro il riconoscimento del medesimo disegno criminoso.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, salvo esoneri, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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