Cassazione Penale, Sentenza n. 00023/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva dichiarato responsabile del reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) per aver falsamente negato agli agenti di polizia giudiziaria di aver acquistato sostanza stupefacente da Mike Ehimare. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata prova certa della cessione di stupefacente (aspetto oggettivo del reato); 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul requisito soggettivo del dolo, sostenendo che il ricorrente non fosse a conoscenza di investigazioni a carico del presunto spacciatore; 3) errato diniego dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. (autosalvezza/necessità), giacché l'ammissione di essere consumatore avrebbe leso l'onore del ricorrente e lo avrebbe esentato da responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici e aspecifici, perché la Corte di appello aveva motivato esaurientemente sulla base di prove dirette (osservazione degli agenti e riprese video) e del rinvenimento di una dose addosso al ricorrente. Sul piano soggettivo, la Corte ha ribadito che il dolo nel favoreggiamento personale è generico: è sufficiente che chi nega fatti a lui noti, pur essendo a conoscenza della notizia criminis e della riferibilità del fatto a una persona, fornisca informazioni non vere, indipendentemente dalla sua conoscenza di investigazioni in corso. Quanto all'argomento secondo cui le false dichiarazioni sarebbero prive di offensività perché il presunto spacciatore era già stato arrestato, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il mendacio è idoneo a turbare la ricerca della verità anche se l'autorità dispone già di fonti informative concomitanti. Il terzo motivo (esimente art. 384 c.p.) è stato ritenuto manifestamente infondato: l'esimente richiede che il favoraggiamento sia volto a evitare un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all'onore del dichiarante e che tale nocumento sia concreto e inevitabile; nel caso di specie la Corte di merito ha ben motivato che tale condizione non ricorreva, anche perché la consegna era stata direttamente osservata dagli agenti. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 378 cod. pen.
Il reato di favoreggiamento personale è stato ritenuto integrato dalle false dichiarazioni rese dal ricorrente alla polizia giudiziaria; il dolo è generico e non richiede la conoscenza di investigazioni in corso
art. 384 cod. pen.
L'esimente dell'autosalvezza richiede che l'aiuto elusivo sia diretto a evitare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore del dichiarante; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale requisito non sussistesse
art. 73 D.P.R. 309/1990
Norma relativa ai reati in materia di stupefacenti; richiamata per precisare che la cessione contestata è stata rilevata come reato di cui a tale disposizione
art. 75 D.P.R. 309/1990
Norma sulle misure per assuntori di stupefacenti richiamata nella valutazione del presunto nocumento per l'applicabilità dell'esimente (il ricorrente non ha dimostrato un concreto e inevitabile pregiudizio derivante dall'applicazione di tali misure)
artt. 192, 530, 533, 546, 598 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente per contestare violazioni procedurali e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi, considerandoli assorbiti dalla congrua valutazione probatoria operata dal giudice di merito
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende per il ricorrente, giudicato non privo di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Per configurare il favoreggiamento personale tramite mendacio è sufficiente il dolo generico: non è necessario che l'agente sappia dell'esistenza di indagini a carico della persona coperta dalle false dichiarazioni
- Le false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria sono rilevanti anche se l'autorità dispone già di altre fonti informative; il rischio per la ricerca della verità è valutato nel suo complesso
- L'esimente di cui all'art. 384 c.p. richiede prova concreta e specifica del "grave e inevitabile nocumento" alla libertà o all'onore, non semplici dichiarazioni generiche sul possibile danno
- Le censure in Cassazione che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti, senza mostrare errori logico-giuridici manifesti nella motivazione, sono in genere ritenute generiche e inammissibili
- La presenza di prove dirette (osservazione degli agenti, videoregistrazioni, rinvenimento di sostanza) rafforza la valutazione di attendibilità delle conclusioni del giudice di merito e rende meno efficace un ricorso fondato su mera contrapposizione interpretativa
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