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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22502/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile Ieraci ha impugnato la sentenza di assoluzione in appello di Napoli (reati: tentato omicidio e porto illegale di arma) deducendo: 1) mancata "motivazione rafforzata" da parte della Corte d'appello nel ribaltare la condanna di primo grado (art. 606 c.p.p., lett. b)); 2) travisamento della prova e illogicità della motivazione rispetto alle conversazioni intercettate rese dalla vittima che indicavano l'imputato come autore; 3) illogicità e omissione di adeguato confronto tra le due sentenze, in particolare sulla dinamica e i tempi dell'agguato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della parte civile. Ha ritenuto preliminarmente infondata la richiesta di revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presenza alle conclusioni in udienza di legittimità (art. 82 comma 2 c.p.p. si applica solo al primo grado). Sul merito, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito una motivazione conforme al principio della "motivazione rafforzata" richiesto quando si ribalta una precedente condanna, avendo esaminato e confutato criticamente le prove (in particolare le intercettazioni della vittima, ritenute contraddittorie e sospette) e considerato consulenze tecniche che attenuavano la compatibilità dei riscontri a carico dell'imputato. Inoltre la Cassazione ha confermato che, nell'impugnazione proposta dalla parte civile ai soli effetti civili, il giudice penale resta competente e che il riesame in sede d'impugnazione deve applicare il criterio civilistico della "probabilità prevalente" senza procedere ad un accertamento penale definitivo. Il ricorso è quindi stato dichiarato infondato e respinto.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma sulle materie di impugnazione in Cassazione; richiamata in relazione alla censura per violazione di legge e motivazione insufficiente quando si contesta la motivazione del giudice d'appello

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamata in relazione al vizio per travisamento della prova e illogicità della motivazione

  • art. 576 c.p.p.

    Attribuisce alla parte civile la facoltà di impugnare la sentenza di proscioglimento; la Corte conferma la competenza del giudice penale per tale impugnazione anche se rivolta ai soli effetti civili

  • art. 573, comma 1-bis c.p.p. (d.lgs. n.150/2022)

    Citata per escludere che il caso rientri nella nuova ipotesi di devoluzione delle impugnazioni civili al giudice civile (si applica solo quando l'impugnazione riguarda esclusivamente interessi civili e in specifiche condizioni temporali)

  • art. 622 c.p.p.

    Richiamato per confermare la procedura da seguire in caso di accoglimento del ricorso della parte civile contro una sentenza di proscioglimento

  • art. 82, comma 2 c.p.p.

    Regola la revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni "a norma dell'art. 523"; la Cassazione chiarisce che tale effetto opera solo nel giudizio di primo grado

  • art. 76, comma 2 c.p.p.

    Principio dell'immanenza della costituzione: nelle fasi successive al primo grado non opera la revoca tacita prevista dall'art.82 c.p.p.

  • art. 523 c.p.p.

    Richiamato indirettamente come riferimento alla disciplina delle conclusioni nel primo grado (contestualizza l'effetto di revoca di cui ad art.82)

  • Corte Costituzionale, sent. n. 176/2019

    Conferma la legittimità dell'impugnazione della parte civile davanti al giudice penale contro sentenze di proscioglimento (tutela della parte civile)

  • Corte Costituzionale, sent. n. 182/2021

    Utilizzata come riferimento giurisprudenziale per il principio che il giudice d'impugnazione non procede ad un accertamento penale definitivo quando la responsabilità penale è stata esclusa

  • Sezioni Unite (es. Dasgupta e Troise: Sez. U n.27620/2016; Sez. U n.14800/2017)

    Evoluzioni giurisprudenziali sul principio della "motivazione rafforzata" quando il giudice d'appello ribalta una decisione di merito; il principio richiede maggiore persuasività della motivazione, ma la Cassazione chiarisce che per l'assoluzione può essere sufficiente dimostrare l'esistenza di un ragionevole dubbio

  • Sez. 6, n. 41094 del 31/03/2022

    Ribadisce i criteri sulla motivazione rafforzata; la Cassazione osserva che non sempre la motivazione deve avere identica ampiezza rispetto al caso inverso (da assoluzione a condanna)

  • Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022

    Citata in relazione all'applicazione del criterio civilistico della "probabilità prevalente" per la valutazione della responsabilità ai soli effetti civili

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone)

    Principio secondo cui il sindacato della Cassazione è limitato alla verifica della logicità dell'apparato argomentativo e non alla riconsiderazione del merito dei fatti

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello ribalta una condanna in assoluzione è richiesta una "motivazione rafforzata", ma non necessariamente con lo stesso grado di approfondimento richiesto per ribaltare un'assoluzione in condanna: può essere sufficiente dimostrare l'esistenza di un ragionevole dubbio in modo logico e persuasivo
  • Le dichiarazioni contraddittorie della vittima (anche se acquisite tramite intercettazioni) possono determinare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza e, se non adeguatamente riscontrate da elementi oggettivi, legittimano l'assoluzione in appello
  • L'assenza della parte civile all'udienza di discussione in Cassazione e la mancata presentazione delle conclusioni non producono automaticamente la revoca della costituzione: l'effetto di revoca tacita disciplinato dall'art.82 c.p.p. opera solo nel primo grado secondo l'art.523 c.p.p.
  • L'impugnazione proposta dalla parte civile contro una sentenza di proscioglimento resta di competenza del giudice penale (art.576 c.p.p.), e il giudice d'appello penale, pur utilizzando le regole del processo penale, deve valutare la responsabilità ai soli effetti civili con il criterio della "probabilità prevalente"
  • La Cassazione in sede di legittimità verifica la correttezza e la logicità della motivazione del giudice di merito, ma non può sostituirsi ad esso nel riconsiderare il fatto: proliferare di possibili ricostruzioni alternative non implica di per sé vizio di legittimità
  • Se le indagini non chiariscono aspetti materiali (es. numero di colpi, riscontri scientifici, tempi e localizzazione telefonica) questi elementi indeboliscono la solidità della prova e possono giustificare il riconoscimento di un ragionevole dubbio

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