Cassazione Penale, Ordinanza n. 01812/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità, tale condanna consegue salvo che l'impugnazione sia stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, evenienza esclusa nel caso di specie.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 18/03/2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi deducevano contestazioni sulla sua imputabilità, sul giudizio di responsabilità, sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena. La Corte di cassazione rileva però che tali censure erano generiche, confutative e sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con argomenti ritenuti corretti.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
Richiamato solo come causa di non punibilità negata nei precedenti gradi; la Corte non entra nel merito, ma rileva che il motivo di ricorso sul punto era già stato esaminato e disatteso.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non opera solo se il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, circostanza qui esclusa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico e confutativo censure già affrontate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Le doglianze relative a imputabilità, responsabilità, particolare tenuità del fatto, attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio devono essere sorrette da critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è meramente reiterativo e quindi inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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