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Sentenza

Sentenza del 15/11/2017 n. 4651 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Fondo patrimoniale - Immobile di proprietà - Iscrizione ipotecaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'immobile, essendo incluso in un fondo patrimoniale, non potesse essere assoggettato a ipoteca per debiti estranei ai bisogni della famiglia. Invocava l'art. 170 del codice civile, che limita l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale ai debiti contratti per il soddisfacimento dei bisogni familiari.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La sentenza ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, ma un atto riferito a una procedura alternativa e preliminare rispetto all'esecuzione forzata. Di conseguenza, il divieto previsto dall'art. 170 del codice civile non si applica all'iscrizione ipotecaria, anche quando l'immobile appartiene a un fondo patrimoniale e il debito non è stato contratto per i bisogni della famiglia.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77

    Iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore o del coobbligato

    La norma consente all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca come misura cautelare nell'ambito della riscossione coattiva. Tale iscrizione non coincide con l'espropriazione forzata.

  • Codice civile, art. 170

    L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

    La limitazione riguarda l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, ma non impedisce l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, poiché questa non è qualificata come atto di espropriazione forzata.

Massime di principio

  • La costituzione di un fondo patrimoniale non rende automaticamente l'immobile inattaccabile dai creditori o dall'agente della riscossione.
  • Il divieto dell'art. 170 del codice civile opera principalmente nella fase dell'esecuzione forzata e non impedisce, di per sé, l'iscrizione di un'ipoteca esattoriale.
  • Per contestare l'iscrizione ipotecaria non è sufficiente dimostrare che il debito sia estraneo ai bisogni della famiglia: occorre considerare anche la natura dell'atto e gli eventuali ulteriori vizi della procedura.
  • La protezione del fondo patrimoniale può assumere rilievo nella successiva fase espropriativa, ma non necessariamente impedisce l'adozione di misure cautelari o conservative precedenti.

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