Cassazione Penale, Sentenza n. 27291/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli (17/11/2022) che aveva ridotto la pena inflitta in appello ma confermato la condanna di primo grado. Le censure erano, per De Rosa: illegittimo rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dovuto alla sottoposizione agli arresti domiciliari (violazione art. 178 c.p.p.) e carenza di motivazione circa l'applicazione della recidiva infraquinquennale; per Esposito: mancata valutazione/esauriente motivazione circa la concessione delle attenuanti generiche per la confessione e carenza di motivazione sull'applicazione della recidiva. Entrambi chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto in parte i ricorsi. Per De Rosa il ricorso sul punto del rinvio per legittimo impedimento è stato ritenuto fondato: essendosi la misura degli arresti domiciliari instaurata dopo la presentazione dell'istanza di partecipazione e sussistendo la volontà dell'imputato di comparire, la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre la traduzione o rinviare; la mancata traduzione ha determinato la nullità dell'udienza e la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Per Esposito, il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile per aspecificità perché non confrontava la motivazione impugnata; invece la censura sulla recidiva è stata ritenuta fondata: la Corte d'appello non ha fornito la motivazione concreta richiesta dalle Sezioni unite (Calibè) per l'applicazione della recidiva infraquinquennale. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio (per De Rosa in relazione a tutto il giudizio d'appello; per Esposito almeno sul punto relativo alla recidiva).
Norme richiamate
art. 599 cod. proc. pen.
L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire
Se l'imputato ha manifestato la volontà di comparire e viene a trovarsi ristretto (anche per altra causa), sussiste legittimo impedimento che impone il rinvio e, se necessario, la traduzione; la mancata osservanza può determinare la nullità della celebrazione
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla censura difensiva relativa al dovere di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato; la Corte ha ritenuto violato l'obbligo di garantire la partecipazione personale quando sopravviene vincolo detentivo
art. 185 cod. proc. pen.
La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo
La nullità derivante dalla mancata traduzione dell'imputato si estende agli atti successivi quando questi dipendono dall'atto nullo; se il giudice poi ha consentito la partecipazione nelle udienze successive la nullità non si propaga
Sez. U, n. 7635 (Costantino)
Il giudice che procede, nell'ipotesi in cui emerga... che l'imputato... sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, deve attivarsi a disporre l'ordine di traduzione, ed il rinvio del procedimento...
Principio di diritto che impone al giudice di attivarsi per la traduzione e il rinvio quando risulti la restrizione dell'imputato, a prescindere dal tempo in cui la circostanza emerge
Sez. U, n. 35738 (Calibè)
Principio che richiede al giudice, quando è contestata la recidiva infraquinquennale, di verificare concretamente se la reiterazione del reato dimostri effettiva riprovevolezza e pericolosità dell'autore, valutando parametri individualizzanti (natura dei reati, distanza temporale, omogeneità, occasionalità, ecc.)
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma che disciplina il motivo di cassazione per carenza di motivazione: la sentenza è censurabile quando la motivazione omette di confrontarsi con doglianze decisive sollevate in impugnazione
artt. 110, 61, 337, 697 cod. pen.; art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sostanziali richiamate nei capi di imputazione (concorso di persone, aggravanti, delitti contro la persona, violazioni di norme sugli stupefacenti, contravvenzione ex art. 697 c.p.); utilizzate per definire la fattispecie e il trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Se l'imputato ha manifestato la volontà di comparire, la sopravvenuta restrizione (anche per altra causa) costituisce legittimo impedimento: il giudice deve disporre la traduzione o rinviare l'udienza; il mancato adempimento può determinare la nullità assoluta dell'udienza
- La nullità derivante dalla mancata traduzione si propaga agli atti successivi solo se questi dipendono dall'atto nullo e non è stata poi garantita la partecipazione dell'imputato nelle udienze successive
- Quando la recidiva infraquinquennale è contestata, il giudice deve motivare concretamente la sua applicazione valutando parametri individualizzanti (natura e gravità dei reati, distanza temporale, omogeneità, occasionalità della ricaduta, profilo personale del reo); il mero riscontro formale dei precedenti non è sufficiente
- La decisione sul riconoscimento delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito: il rifiuto deve essere comunque giustificato indicando le ragioni ostative e le circostanze ritenute prevalenti, ma non è richiesto l'esame puntuale di ogni elemento prospettato dalla difesa
- La difesa deve tempestivamente comunicare al giudice qualsiasi cambiamento dello stato detentivo dell'imputato e sollecitare, se necessario, la traduzione o il rinvio; la mancata tempestiva comunicazione può complicare il giudizio ma non esime il giudice dal verificare la situazione quando la stessa emerga dagli atti
- In caso di accertata nullità per mancata partecipazione dell'imputato detenuto, la Corte di cassazione annulla e rinvia ad altra sezione per garantire un nuovo giudizio imparziale e la corretta partecipazione dell'imputato
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