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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14800/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un pignoramento presso terzi promosso da una società creditrice nei confronti di un debitore esecutato, sulla base di un decreto ingiuntivo. Tra i terzi pignorati venne indicato anche un soggetto che, secondo il creditore procedente, era a sua volta debitore del debitore esecutato in forza di un contratto di compravendita immobiliare, per il saldo prezzo di un terreno. Il terzo rese dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c., ma il giudice dell'esecuzione accertò comunque un credito del debitore esecutato verso il terzo e lo assegnò al creditore procedente. Il terzo propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; instaurato il giudizio di merito, il Tribunale dichiarò estinto il processo ritenendo che la citazione introduttiva non fosse stata rinnovata nei confronti del debitore esecutato contumace, dopo che era stato concesso un nuovo termine per la costituzione del convenuto. Con il ricorso per cassazione si denunciava, in sintesi, la violazione degli artt. 307 e 164 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che l'estinzione non poteva essere dichiarata solo perché la citazione era stata notificata con termine a comparire non rispettoso per uno dei convenuti: occorreva prima una declaratoria di nullità della citazione, con assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione; solo l'inerzia dell'attore all'esito di tale ordine avrebbe potuto condurre all'estinzione. Gli ulteriori motivi, relativi a ulteriori violazioni processuali e al contraddittorio, restavano subordinati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, in caso di mancato rispetto del termine a comparire e di mancata costituzione del convenuto, il meccanismo estintivo opera solo dopo la dichiarazione di nullità della citazione da parte del giudice e l'assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione; soltanto l'eventuale mancata ottemperanza a tale ordine può portare all'estinzione ex art. 307, comma 3, c.p.c. Poiché il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione senza aver prima dichiarato nulla la citazione né assegnato il termine di rinnovazione, l'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 547 c.p.c.

    norma richiamata per la dichiarazione del terzo pignorato nell'esecuzione presso terzi

  • art. 549 c.p.c.

    norma richiamata per l'accertamento dell'obbligo del terzo

  • art. 617 c.p.c.

    fondamento dell'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione

  • art. 618 c.p.c., comma 2

    richiamato dalla resistente per sostenere la riduzione alla metà dei termini a comparire e di costituzione nel giudizio di merito dell'opposizione

  • art. 163 bis c.p.c.

    il termine a comparire deve essere rispettato; nel giudizio di opposizione i termini sono ridotti alla metà, ma la loro violazione non consente l'estinzione automatica senza i passaggi previsti dall'art. 164 c.p.c.

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato dalla resistente quanto al termine di costituzione del convenuto, ritenuto anch'esso da ridurre nella disciplina del rito dell'opposizione

  • art. 164 c.p.c., comma 2

    in caso di mancato rispetto del termine a comparire e di mancata costituzione del convenuto, il giudice deve dichiarare la nullità della citazione e assegnare un termine perentorio per rinnovarla

  • art. 307 c.p.c., comma 3

    l'estinzione del processo può essere dichiarata solo dopo l'inerzia della parte onerata della rinnovazione nel termine perentorio assegnato a seguito della declaratoria di nullità

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato nei motivi assorbiti in tema di nullità processuali e relativa deducibilità

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nei motivi assorbiti con riferimento al contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno delle censure di violazione del giusto processo

Massime di principio

  • Se la citazione è notificata con inosservanza del termine a comparire e il convenuto non si costituisce, il giudice non può dichiarare immediatamente l'estinzione del processo: deve prima rilevare e dichiarare la nullità della citazione e assegnare un termine perentorio per la rinnovazione.
  • L'estinzione ex art. 307, comma 3, c.p.c. presuppone l'inerzia della parte onerata dopo un espresso ordine giudiziale di rinnovazione dell'atto nullo; non basta la mera esistenza del vizio originario dell'atto introduttivo.
  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi introdotto con citazione, la disciplina dei termini di comparizione e di costituzione va coordinata con il regime delle nullità processuali, ma la violazione dei termini non produce estinzione automatica senza il previo passaggio della declaratoria di nullità e dell'ordine di rinnovazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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