Sentenza n. 5242/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza n. 12171/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pronunciata il 28 novembre 2024 (R.G.L.P. n. 14132/2023) e passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e disposto il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e difensore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., lamentando la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 12171/2024, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, condannando inoltre il Ministero al pagamento delle spese di lite, distratte in favore dell'avvocato antistatario. La sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 30 dicembre 2024, con le formalità richieste per valere quale titolo esecutivo. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 21 maggio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. L'Amministrazione si è costituita, ma non ha contestato la mancata esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione del ricorso. Poiché la sentenza del giudice ordinario non era stata eseguita, il Collegio ha ordinato al Ministero di attivare in favore del docente la carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto e di corrispondere all'avvocato le somme dovute a titolo di spese di lite, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il TAR non ha applicato una penalità di mora, considerati la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali, le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e lo stato della finanza pubblica. Per l'eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto per l'attività commissariale, in quanto rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, mediante la quale il giudice amministrativo assicura l'esecuzione del giudicato anche formatosi davanti al giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Prima di proporre l'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve decorrere il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
È la disposizione sostanziale sulla quale si fondava il diritto, già accertato dal giudice ordinario, all'attivazione della carta elettronica per gli anni scolastici considerati.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione presso la sede reale e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- In presenza di una sentenza passata in giudicato non eseguita e di un obbligo amministrativo non controverso, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del comando giudiziale entro un termine perentorio.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza, attribuendogli il compito di adottare, anche tramite delega, tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora non deve essere necessariamente applicata quando le peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le specifiche difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio rendano non appropriata la sua fissazione.
- L'attività svolta quale commissario ad acta dal dirigente dell'amministrazione competente non dà luogo a un compenso autonomo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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