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Sentenza

Sentenza del 16/07/2019 n. 4317 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Irpef - Dichiarazione integrativa - Presentazione - Termini - Evitare un danno o emendare errori - Distinzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda i termini per presentare una dichiarazione integrativa quando il contribuente intenda far valere un credito. Occorre distinguere tra la dichiarazione integrativa diretta a evitare un danno per la Pubblica Amministrazione, prevista dall’art. 2, comma 8, del d.P.R. 322/1998, e quella diretta a correggere errori od omissioni commessi a danno del contribuente, disciplinata dal comma 8-bis. Nel primo caso, in assenza di errori od omissioni nella dichiarazione originaria, l’integrativa deve essere presentata entro i termini per l’accertamento previsti dall’art. 43 del d.P.R. 600/1973. Nel secondo caso, la dichiarazione può essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con possibilità di compensare il credito. Resta comunque possibile chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento e contestare, in sede giudiziale, una maggiore pretesa tributaria.

La decisione

La distinzione tra le due tipologie di dichiarazione integrativa è stata confermata: il termine più ampio previsto dall’art. 2, comma 8, riguarda le integrazioni finalizzate a evitare un danno erariale, mentre le correzioni di errori od omissioni favorevoli al contribuente sono soggette al termine del periodo d’imposta successivo per la compensazione. Anche oltre tali termini, il contribuente conserva il diritto di chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento e di opporsi alla maggiore pretesa dell’Amministrazione in sede contenziosa. L’esito riconosce quindi le garanzie sostanziali del contribuente, pur distinguendo i diversi termini e strumenti utilizzabili.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998

    La dichiarazione dei redditi può essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito.

    La dichiarazione integrativa finalizzata a evitare un danno per la Pubblica Amministrazione può essere presentata entro i termini previsti per l’accertamento dall’art. 43 del d.P.R. 600/1973.

  • Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998

    La disposizione disciplina la correzione di errori od omissioni commessi in danno del contribuente, consentendo la presentazione dell’integrativa entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con eventuale compensazione del credito.

  • Art. 43, d.P.R. 600/1973

    Individua i termini entro i quali l’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento; tali termini delimitano anche la possibilità di presentare un’integrativa volta a evitare un danno erariale.

  • Art. 38, d.P.R. 602/1973

    È richiamato in relazione al termine di quarantotto mesi per chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute.

  • Cassazione civile, sentenza n. 13378/2016

    Conferma la distinzione tra integrativa diretta a evitare un danno per l’Erario e integrativa diretta a correggere errori a favore del contribuente, riconoscendo comunque la possibilità di chiedere il rimborso o di contestare la maggiore pretesa tributaria in giudizio.

Massime di principio

  • Per stabilire il termine applicabile a una dichiarazione integrativa occorre prima individuare la sua finalità: correggere un errore a danno dell’Erario oppure far valere un errore a danno del contribuente.
  • Le integrazioni favorevoli all’Amministrazione possono essere presentate entro i termini ordinari dell’accertamento, mentre quelle favorevoli al contribuente sono soggette al termine più breve collegato alla dichiarazione dell’anno successivo per la compensazione.
  • La scadenza del termine per presentare l’integrativa o per utilizzare il credito in compensazione non elimina necessariamente il diritto sostanziale al rimborso, che può essere richiesto entro quarantotto mesi dal versamento.
  • Il contribuente può sempre contestare in sede contenziosa una maggiore pretesa tributaria, anche quando non abbia presentato tempestivamente una dichiarazione integrativa.
  • La qualificazione dell’errore e della finalità dell’integrativa deve essere effettuata con precisione, perché da essa dipendono termini, modalità di utilizzo del credito e rimedi ancora disponibili.

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