Cassazione Civile, Ordinanza n. 01695/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Il procedimento trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio dopo che, scaduto il termine concesso per integrare una domanda di concordato preventivo con riserva, non erano stati depositati la proposta, il piano e la documentazione richiesta. Il fallimento era stato richiesto dal Pubblico Ministero a seguito di segnalazione del giudice dell’esecuzione in una procedura di pignoramento presso terzi. La società ha proposto reclamo deducendo irregolarità del procedimento prefallimentare e insussistenza dello stato di insolvenza; la Corte d’appello ha respinto il reclamo. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: (1) violazione dell’art. 161 l. fall. per avere il tribunale concesso un termine asseritamente inferiore a quello minimo di legge e per non avere accolto la proroga; (2) violazione dell’art. 161, comma 8, l. fall. per l’asserita illegittima pretesa del commissario giudiziale di ottenere documenti non dovuti nella fase di concordato "in bianco"; (3) e (4) violazione dell’art. 7, comma 2, l. fall. per insussistenza dei presupposti della segnalazione del giudice dell’esecuzione e della conseguente richiesta di fallimento del Pubblico Ministero; (5) violazione degli artt. 5 e 173 l. fall. per insussistenza dei fatti esteriori di insolvenza. La Corte di cassazione ha ritenuto in parte infondati e in parte inammissibili i primi due motivi, inammissibili i motivi sulla segnalazione e sulla richiesta del P.M., e infondato il motivo sull’insolvenza, osservando che il termine decorreva dalla presentazione/pubblicazione della domanda, che la mancata concessione della proroga era valutazione discrezionale non sindacabile, che le doglianze sulla segnalazione del giudice dell’esecuzione erano irrilevanti rispetto alla sussistenza dell’insolvenza al momento della dichiarazione di fallimento, e che la Corte territoriale aveva motivato su specifici indici esteriori di insolvenza, non essendo configurabile la violazione di legge denunciata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il termine per depositare proposta e piano nel concordato con riserva decorresse dalla presentazione/pubblicazione della domanda e non dalla comunicazione del decreto, ha escluso che fosse censurabile in sede di legittimità la mancata concessione della proroga in assenza di giustificati motivi specificamente dedotti, ha giudicato irrilevanti le censure sulla segnalazione del giudice dell’esecuzione e sulla richiesta del Pubblico Ministero perché non attaccavano la legittimazione del P.M. ma solo l’accertamento dell’insolvenza, e ha confermato che l’insolvenza era stata accertata sulla base di fatti esteriori specifici, tra cui l’esecuzione presso terzi e l’insinuazione di un consistente credito erariale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 161, comma 6, legge fallimentare
termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione
nel concordato con riserva il termine decorre dalla presentazione/pubblicazione della domanda e non dalla comunicazione del decreto di concessione del termine; la proroga richiede giustificati motivi
art. 161, comma 8, legge fallimentare
obblighi informativi periodici
l’eventuale richiesta indebita di documentazione nella fase di concordato in bianco è irrilevante se non incide sull’esito del procedimento e non sostituisce il diverso presupposto per la proroga
art. 161, comma 10, legge fallimentare
termine massimo di sessanta giorni quando sia pendente una richiesta di fallimento
richiamato solo per il limite massimo del termine concedibile in presenza di istanza di fallimento
effetti della domanda nei confronti dei creditori e dei terzi
la decorrenza del termine dalla pubblicazione della domanda è coerente con il momento in cui la domanda produce effetti verso creditori e terzi
art. 7, comma 2, legge fallimentare
segnalazione del giudice civile al pubblico ministero
la censura sulla segnalazione è irrilevante se non si contesta la legittimazione del P.M. e si mira solo a contestare l’insolvenza in concreto
art. 6, comma 1, legge fallimentare
richiesta di fallimento del pubblico ministero
la Corte ricorda che, in assenza di legittimazione del P.M., la sentenza sarebbe nulla perché pronunciata d’ufficio; qui però tale presupposto non era messo in discussione
art. 5, comma 2, legge fallimentare
l'insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori
l’insolvenza può essere desunta da fatti esteriori quali l’esecuzione presso terzi e altri indici di incapienza non compatibili con la regolare soddisfazione delle obbligazioni
art. 173, comma 2, legge fallimentare
richiamato nel motivo di ricorso
invocato dalla ricorrente ma ritenuto inconferente ai fini della censura sull’accertamento dell’insolvenza
Massime di principio
- Nel concordato preventivo con riserva, il termine assegnato per presentare proposta, piano e documentazione decorre dalla presentazione/pubblicazione della domanda e non dalla comunicazione del provvedimento giudiziale che lo concede.
- La proroga del termine nel concordato con riserva presuppone la deduzione e la sussistenza di giustificati motivi; il diniego è espressione di valutazione discrezionale del giudice di merito, normalmente insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
- Le doglianze relative a irregolarità della segnalazione al pubblico ministero o della successiva richiesta di fallimento sono inammissibili se non incidono sulla legittimazione dell’organo richiedente e si risolvono in una contestazione del merito dell’accertamento di insolvenza.
- L’insolvenza può essere accertata attraverso fatti esteriori significativi, tra cui la pendenza di esecuzioni forzate e il mancato regolare pagamento delle obbligazioni; la mera censura in diritto non consente di riesaminare la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito.
- Se il giudice di merito motiva sulla sussistenza di specifici indici esteriori di insolvenza, la denuncia di violazione di legge è infondata quando mira in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e non la regola giuridica applicata.
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