Cassazione Civile, Ordinanza n. 03936/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un soggetto che ha dedotto di essere stato offeso nell'onore e nella reputazione da un altro partecipante a una riunione di carattere sindacale. I giudici di merito hanno rigettato la domanda perché non risultavano provati, con sufficiente certezza, i contenuti effettivi delle espressioni attribuite al convenuto: le testimonianze raccolte erano ritenute contraddittorie ed equivoche, senza elementi esterni di riscontro. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2043, 2059, 2697 e 2727 c.c., sostenendo che il tribunale avrebbe valutato la prova testimoniale con un criterio meramente quantitativo/"matematico", invece di apprezzarne il peso e la qualità; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria ex art. 132 n. 4 c.p.c., art. 111 Cost. e art. 6 CEDU, sempre in relazione all'accertamento del fatto illecito; 3) violazione degli artt. 2059, 2697 e 2729 c.c. per avere escluso la prova del danno non patrimoniale; 4) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla scriminante del diritto di critica sindacale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che il giudice di merito non aveva applicato un criterio puramente numerico, ma aveva fondato il rigetto sull'irriducibile contraddittorietà ed equivocità delle prove testimoniali, prive di riscontri esterni idonei a consentire un giudizio di attendibilità differenziata. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, perché la sentenza impugnata conteneva una ratio decidendi chiara, lineare e comprensibile. I terzi e quarti motivi sono stati dichiarati assorbiti, poiché la mancata prova del fatto illecito rendeva irrilevanti le ulteriori questioni sul danno e sulla scriminante invocata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare l'apprezzamento delle prove; la Corte non ravvisa violazione perché il giudice di merito ha valutato le risultanze istruttorie in modo coerente.
art. 116 c.p.c.
Invocato per contestare il criterio di valutazione della prova testimoniale; la Corte esclude che vi sia stato un uso meramente matematico della prova.
art. 2043 c.c.
Richiamato dal ricorrente quale base della domanda risarcitoria; la Corte non entra nel merito della responsabilità perché reputa non provato il fatto illecito.
art. 2059 c.c.
Richiamato in relazione al danno non patrimoniale; la questione resta assorbita per difetto di prova dell'illecito.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che l'attore non ha assolto l'onere di provare in modo certo i fatti costitutivi della domanda.
art. 2727 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un diverso uso delle presunzioni; la censura è respinta perché non vi erano elementi ulteriori di riscontro.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La Corte precisa che la nullità per difetto di motivazione ricorre solo in caso di motivazione mancante o talmente incongrua da non consentire di individuarne la ratio decidendi.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ritiene la motivazione della sentenza impugnata esistente e comprensibile.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro del giusto processo; non è ravvisata alcuna violazione perché la motivazione è lineare e intellegibile.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti dal ricorrente.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di nullità della sentenza dedotti dal ricorrente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia sulla scriminante del diritto di critica sindacale; la censura è assorbita.
art. 380-bis c.p.c.
Indicato come base procedurale della proposta di definizione e della trattazione camerale.
art. 13 d.p.r. n. 115/2002
È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di responsabilità risarcitoria fondata su asserite offese alla reputazione, l'attore deve provare in modo certo sia la verificazione del fatto illecito sia il contenuto delle espressioni contestate; se le testimonianze sono tra loro contraddittorie ed equivoche e mancano riscontri esterni, la domanda non può essere accolta.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi nella mera richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio: non è sindacabile in cassazione la valutazione di merito quando il giudice abbia motivato sulla base dell'inattendibilità o dell'equivocità complessiva delle prove.
- Il vizio di motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c. ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia così contraddittoria/incomprensibile da non rendere percepibile la ratio decidendi; non basta dedurre che la motivazione sia insufficiente rispetto alle prove raccolte.
- Se manca la prova del fatto costitutivo dell'illecito, restano assorbite le questioni sul danno non patrimoniale e sulle eventuali scriminanti, perché tali profili presuppongono l'accertamento dell'illecito stesso.
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