Ordinanza n. 1566/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 00490/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha appellato la sentenza del TAR chiedendone la sospensione cautelare. La controversia riguarda la legittimità degli accertamenti e dei provvedimenti amministrativi relativi a immobili e opere ricadenti, secondo l’amministrazione, nella fascia di rispetto di 150 metri dalla sponda naturale del torrente Nure e non conformi ai limiti di zona stabiliti dall’art. 7, comma 3, del previgente PRG 2001. Sono inoltre contestate pavimentazioni destinate al parcheggio di veicoli da autotrasporto e al deposito di container, con riferimento alla loro preesistenza negli anni 2003 e 2005 e alla loro eventuale assentibilità mediante i titoli edilizi allora rilasciati. L’appellante ha dedotto censure di carattere tecnico e fattuale concernenti la corretta individuazione del parametro di misurazione — sponda, argine o alveo —, il metodo basato su ortofoto del 1998 e del 2007, la situazione dei luoghi all’epoca della realizzazione delle opere e l’eventuale esistenza di un mero errore di graficismo negli elaborati progettuali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, ritenendo prevalente l’interesse dell’appellante alla conservazione della situazione di fatto fino alla decisione di merito, in considerazione della complessità tecnica e fattuale delle censure. La sospensione è stata disposta senza anticipare la decisione sul merito. Il Collegio ha inoltre disposto una verificazione, affidata al Direttore del Settore governo e qualità del territorio della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di delega, per accertare: l’attuale ricadenza dei mappali nella fascia di rispetto di 150 metri dalla sponda naturale del torrente Nure; la ricadenza nella medesima fascia all’epoca della realizzazione delle opere; la correttezza tecnica degli accertamenti comunali quanto a parametro e metodo di misurazione; la conformità delle opere ai limiti del previgente PRG 2001 e l’eventuale incidenza di errori di graficismo; la preesistenza e l’assentibilità delle pavimentazioni e dei depositi contestati. Sono state disciplinate le modalità di partecipazione delle parti alle operazioni peritali, il deposito della relazione preliminare e di quella finale e l’obbligo di collaborazione del Comune, la cui eventuale mancata collaborazione potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. È stata fissata l’udienza di merito del 13 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 66 e 98 c.p.a.
L’art. 66 c.p.a. costituisce la base per la verificazione disposta dal giudice; l’art. 98 c.p.a. fonda la tutela cautelare in appello e la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
art. 64, comma 4, c.p.a.
La mancata collaborazione dell’amministrazione alle attività del verificatore può essere valutata dal giudice come argomento di prova e può incidere sulla liquidazione delle spese di lite.
art. 7, comma 3, previgente P.R.G. 2001
La verificazione dovrà accertare se le opere rispettassero i limiti di zona stabiliti dalla disposizione urbanistica e se l’eventuale difformità fosse riconducibile a un mero errore di graficismo negli elaborati progettuali.
Adunanza Plenaria n. 8 del 2025
È richiamata per il parametro relativo alla fascia di rispetto di 150 metri dalla sponda naturale del corso d’acqua, misurata dal margine superiore della sponda, indipendentemente dalla sua altezza.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza può essere disposta quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, prevalga l’esigenza di conservare la situazione di fatto fino alla definizione del merito, soprattutto in presenza di censure tecniche e fattuali complesse.
- Quando la decisione della controversia dipende da accertamenti tecnici sullo stato attuale e pregresso dei luoghi, sulla correttezza dei metodi di misurazione e sulla preesistenza delle opere, il giudice può disporre una verificazione articolata, anche acquisendo documenti presso le amministrazioni interessate.
- La fascia di rispetto di 150 metri da un corso d’acqua deve essere verificata assumendo come parametro la sponda naturale, misurata dal suo margine superiore, indipendentemente dall’altezza della sponda.
- La mancata collaborazione dell’amministrazione con il verificatore può essere valutata dal giudice come argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e può rilevare anche ai fini della regolazione delle spese di lite.
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