Cassazione Penale, Sentenza n. 43644/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per la violazione della prescrizione n.5 del decreto di sorveglianza speciale (associazione abituale con soggetti condannati, in particolare con Roberto Bufano nelle date indicate). La difesa eccepiva che l'azione penale era preclusa dall'art. 649 c.p.p. perché lo stesso fatto (medesimi incontri con la medesima persona e la medesima pluralità di contatti, configuranti l'abitualità richiesta dall'art.75 d.lgs.) era già stato oggetto di una sentenza irrevocabile del Tribunale di Bari del 14/12/2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, accertando che il nucleo fattuale relativo alla violazione della prescrizione n.5 (i plurimi incontri con Roberto Bufano) è lo stesso già giudicato con sentenza irrevocabile. Poiché il reato di cui all'art.75 d.lgs. 159/2011 (violazione della prescrizione che vieta di associarsi abitualmente a persone condannate o sottoposte a misure) è caratterizzato dall'abitualità e dunque si valuta sulla base della pluralità stabile di incontri, i medesimi episodi non potevano essere oggetto di nuovo processo. Conseguentemente la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perché l'azione penale non poteva essere proseguita (applicazione dell'art.649 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 75, comma 2, D.Lgs. (Codice delle misure di prevenzione - norma sul divieto di associazione abituale)
La norma punisce la violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente con persone condannate o sottoposte a misure; la Cassazione richiama che tale fattispecie richiede pluralità e stabilità di contatti (abitualità/serialità) per configurarsi.
art. 8, comma 4, D.Lgs. 159/2011
Richiamata in relazione alla prescrizione imposta dalla misura di prevenzione (divieto di associarsi abitualmente a persone condannate o sottoposte a misure); utilizzata per inquadrare il contenuto della prescrizione violata.
art. 649 c.p.p.
Stabilisce che non si può procedere per lo stesso fatto già definitivamente giudicato: la Corte ha applicato questa norma ritenendo il fatto dell'attuale processo identico a quello già passato in giudicato, con conseguente annullamento senza rinvio.
art. 73 d.P.R. 309/1990 (richiamato nel ricorso come fatto connesso)
Menziionato come reato per il quale il ricorrente era stato arrestato in una data richiamata nella precedente sentenza; tuttavia la Cassazione ha ritenuto irrilevante la presenza di altri reati rispetto al nucleo della contestazione sulla prescrizione n.5.
Massime di principio
- Se esiste una sentenza irrevocabile che ha già giudicato lo stesso nucleo fattuale (stessi episodi, medesima pluralità di contatti e stessa persona coinvolta) l'azione penale non può essere proseguita per quei fatti: va eccepita l'inapplicabilità ai sensi dell'art.649 c.p.p.
- Per reati che richiedono "abitualità" o "serialità" (come la violazione della prescrizione di sorveglianza speciale di non associarsi abitualmente), la valutazione del "medesimo fatto" deve confrontare il nucleo fattuale (serie di incontri/contatti) e non formalmente le singole date o l'indicazione di altre prescrizioni: coincidenza del nucleo significa identità del fatto.
- La presenza di ulteriori capi di imputazione o di violazioni diverse (es. detenzione di telefoni, reati connessi) non è di per sé sufficiente a far ritenere diversa la fattispecie se il nocciolo della contestazione è il medesimo.
- In situazioni analoghe è opportuno raccogliere tempestivamente la documentazione delle sentenze pregresse e proporre l'eccezione di non procedibilità ex art.649 c.p.p. in sede preliminare per evitare prosecuzioni processuali inutili.
- Il giudice d'appello non può limitarsi a considerazioni formali circa l'enumerazione degli episodi: deve verificare se il nuovo procedimento introduce un diverso nucleo di fatti; in caso contrario la conclusione della non identità può essere impugnata con buona probabilità di successo in Cassazione.
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