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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30313/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta, proposta nell'interesse di Nicola Fiorotto, volta a ottenere la sospensione anziche' la revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria disposta con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 589-bis c.p.; istanza fondata sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019. Il G.i.p. aveva rigettato la richiesta; il ricorrente ha impugnato l'ordinanza in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Mantova per adeguare il provvedimento al mutato quadro normativo. La decisione si fonda sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2021, che ha stabilito che il principio di legalita' costituzionale della pena impone l'applicazione in mitius delle modifiche derivanti da declaratorie di incostituzionalita', estendendo tale principio anche alle sanzioni formalmente amministrative ma di natura punitiva (come la revoca della patente). Il giudice dell'esecuzione dovra' quindi dare corso agli adempimenti conseguenti e valutare l'adozione di misure mitigate (es. sospensione) rispetto alla revoca.

Norme richiamate

  • Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, quarto comma

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 68/2021, ha ritenuto incostituzionale l'interpretazione del comma che escludeva l'applicazione della declaratoria di illegittimita' ai casi di revoca della patente; il principio di legalita' costituzionale della pena obbliga ad applicare in mitius le modifiche derivanti da declaratorie di incostituzionalita'.

  • Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 222, comma 2

    L'art. 222, comma 2 era stato oggetto di censura nella sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019; la questione verte sull'applicazione della declaratoria di illegittimita' ai provvedimenti di revoca della patente disposti con sentenza irrevocabile.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 2019

    Dichiarazione di illegittimita' costituzionale, in parte qua, dell'art. 222, comma 2 del Codice della Strada; motivo della istanza iniziale del ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 68 del 2021

    Ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'interpretazione secondo cui l'art. 30, quarto comma, della legge n. 87/1953 non si applicherebbe alla revoca della patente: stabilisce che la declaratoria di illegittimita' che rimoduli in mitius il trattamento sanzionatorio deve trovare applicazione anche rispetto a sanzioni amministrative di natura punitiva, prevalendo sul principio di stabilita' del giudicato.

  • Codice penale, art. 589-bis

    Norma del reato (omicidio stradale) per il quale era stata pronunciata la sentenza con applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente.

  • Codice di procedura penale, art. 444

    Procedura di applicazione della pena (patteggiamento) con la quale e' stata disposta la sanzione accessoria della revoca della patente; la pronuncia divenuta irrevocabile non esclude l'adeguamento alle successive declaratorie costituzionali in mitius.

Massime di principio

  • Se la Corte costituzionale dichiara l'illegittimita' di una norma o ne determina una interpretazione che mitiga il trattamento sanzionatorio, tale mutamento deve essere applicato anche se la sanzione e' stata disposta da sentenza irrevocabile, quando ricorra il principio di legalita' costituzionale della pena.
  • Il principio di applicazione in mitius si estende anche alle sanzioni formalmente amministrative ma di natura sostanzialmente punitiva (per esempio la revoca della patente): il giudice dell'esecuzione deve riconsiderare le misure accessorie alla luce delle declaratorie costituzionali successive.
  • La prevalenza del principio costituzionale sulla stabilita' del giudicato comporta che l'interessato possa chiedere la sospensione o la riconsiderazione della misura accessoria anche dopo l'irrevocabilita' della sentenza, sulla base di nuove pronunce costituzionali.
  • In casi analoghi e' opportuno proporre istanza al giudice dell'esecuzione citando le decisioni della Corte costituzionale rilevanti; se il giudice rigetta, il ricorso in Cassazione e' percorribile ove sussista contrasto con il nuovo orientamento costituzionale.
  • Il giudice che riceve il rinvio dovra' adottare provvedimenti coerenti con la declaratoria costituzionale e con il principio di legalita' costituzionale della pena, valutando misure mitigate (es. sospensione) rispetto alla revoca.

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