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Sentenza

Sentenza n. 219/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 24.6.2024, n. 267.

Giustizia amministrativa202501415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 24 giugno 2024, n. 267, relativa all'attribuzione della carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria, se superiore. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione e ha chiesto l'esecuzione del giudicato. Il TAR ha rilevato anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale della Spezia mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto del giudizio, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. In considerazione del protrarsi dell'inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che, decorso inutilmente il termine assegnato all'amministrazione, il commissario provveda in sostituzione entro ulteriori 30 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni consente di procedere giudizialmente per l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non esegue una sentenza esecutiva entro il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei suoi confronti e non contesta nel merito la pretesa, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto, con ordine all'amministrazione di adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare preventivamente un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro un termine successivo.
  • L'esecuzione di una sentenza che riconosce il diritto alla carta del docente può essere ordinata mediante l'emissione della carta intestata all'interessato e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute dal titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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