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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17987/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura era volta a ottenere un vaglio ex art. 129, comma 2, c.p.p. non consentito nel caso di declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che in riforma della decisione di primo grado ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per difetto di querela. Con il ricorso ha dedotto, in sostanza, il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo che la Corte avrebbe dovuto verificare l'eventuale evidenza di una causa di proscioglimento più favorevole. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo inammissibile, affermando che l'imputato non ha interesse a impugnare una sentenza di improcedibilità per mancanza di querela e che il controllo ex art. 129, comma 2, c.p.p. non è previsto per la declaratoria di improcedibilità derivante da difetto di querela.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    il vaglio immediato della causa di proscioglimento più favorevole non è previsto quando il giudizio si chiude con declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela

  • cod. proc. pen.

    la norma è richiamata dalla difesa per sostenere l'obbligo di proscioglimento, ma la Corte esclude che sia utilmente invocabile nel caso di improcedibilità per difetto di querela

Massime di principio

  • L'imputato non ha interesse a impugnare una sentenza che dichiara il non doversi procedere per mancanza di querela, anche se la decisione derivi da una diversa qualificazione giuridica del fatto.
  • Il controllo previsto dall'art. 129, comma 2, c.p.p. non opera nel caso di declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, poiché tale situazione integra una causa originaria ostativa all'esercizio del potere di proscioglimento nel merito richiesto dalla parte.
  • Quando il ricorso per cassazione mira, in sostanza, a ottenere un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in presenza di improcedibilità per mancanza di querela, il motivo è inammissibile per carenza di interesse e per difetto del presupposto processuale invocato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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