Sentenza n. 3663/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione I) n.-OMISSIS-resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare della consegna per tre giorni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare, libero dal servizio, era stato coinvolto in un incidente stradale mentre conduceva un motociclo in stato di ebbrezza. Dopo la contestazione penale ai sensi dell'art. 186 del Codice della strada e la successiva emissione di un decreto penale di condanna, l'Amministrazione gli aveva inflitto la sanzione disciplinare di corpo della consegna per tre giorni, ritenendo la condotta lesiva del prestigio dell'Istituzione e riconducibile all'art. 732, commi 2 e 3, lett. d), d.P.R. 90/2010. Il ricorrente aveva dedotto, anche in appello, l'eccesso di potere, la decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare, la violazione degli artt. 1352, 1393 e 1398 d.lgs. 66/2010, la violazione dei principi di legalità e tipicità dei procedimenti sanzionatori, dell'art. 1046, comma 1, lett. h)-6, d.lgs. 90/2010 e della circolare del Comando generale della Guardia di finanza. In particolare, sosteneva che l'Amministrazione conoscesse il fatto sin dalla comunicazione da lui effettuata il 6 settembre 2021 e che, pertanto, l'avvio del procedimento disciplinare fosse tardivo; contestava inoltre la possibilità di differire l'azione disciplinare trattandosi di infrazione minore commessa fuori servizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. La comunicazione dell'incidente effettuata dal militare non costituiva conoscenza piena, qualificata e sufficientemente circostanziata dell'illecito disciplinare, poiché erano in corso indagini preliminari penali e l'Amministrazione non aveva ottenuto dall'autorità giudiziaria il nulla osta per acquisire gli atti necessari. Ai sensi dell'art. 329 c.p.p., le informazioni relative alla condotta erano coperte dal segreto investigativo e non utilizzabili in sede amministrativa fino alla chiusura delle indagini o all'autorizzazione dell'autorità procedente. Tale autorizzazione era intervenuta con la comunicazione dell'esercizio dell'azione penale del 15 gennaio 2022; da quel momento decorrevano i termini per gli accertamenti preliminari. Gli accertamenti erano stati conclusi l'11 luglio 2022, entro 180 giorni, e la contestazione degli addebiti era stata notificata l'8 settembre 2022, in coerenza con il requisito dell'avvio senza ritardo previsto dall'art. 1398 d.lgs. 66/2010. Il Collegio ha ritenuto legittima anche la scelta dell'Amministrazione di attendere le risultanze penali per acquisire una ricostruzione completa e oggettiva dei fatti e per determinare se la condotta dovesse essere trattata nell'ambito della disciplina di corpo o di quella di stato. Tale scelta è sindacabile solo per manifesta irrazionalità o travisamento, secondo una valutazione ex ante, parametrata alle informazioni disponibili al momento della decisione. Non è stata accolta la tesi secondo cui le deroghe all'avvio immediato previste dall'art. 1393, comma 1, d.lgs. 66/2010 sarebbero limitate alle sole infrazioni già qualificabili come di maggiore gravità: la rilevanza penale della condotta rendeva possibile l'applicazione di sanzioni più gravi e giustificava l'attesa delle risultanze investigative. L'appellante è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese del grado.
Norme richiamate
art. 732, commi 2 e 3, lett. d), d.P.R. 90/2010
La condotta di guida in stato di ebbrezza, anche se posta in essere da un militare libero dal servizio, può essere valutata come comportamento lesivo del prestigio dell'Istituzione e sanzionata disciplinarmente.
art. 748 d.P.R. 90/2010
La comunicazione del militare al proprio Comandante sull'incidente non equivale, in presenza di indagini penali coperte da segreto, alla piena conoscenza dell'infrazione disciplinare.
art. 329 c.p.p.
Il segreto investigativo impedisce l'utilizzazione in sede amministrativa delle informazioni relative alle indagini fino alla chiusura delle indagini preliminari o all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente.
art. 1352 d.lgs. 66/2010
È stato invocato dall'appellante in relazione alla qualificazione e al trattamento dell'infrazione disciplinare, ma la decisione non ne ha accolto la violazione.
art. 1392 d.lgs. 66/2010
Il termine per gli accertamenti preliminari è stato ritenuto rispettato, essendo gli accertamenti conclusi entro 177 giorni dalla conoscenza qualificata dei fatti.
art. 1393, comma 1, d.lgs. 66/2010
Le ipotesi di differimento o sospensione del procedimento disciplinare non impediscono, in presenza di fatti penalmente rilevanti e di indagini ancora segrete, di attendere le risultanze penali per esercitare consapevolmente la discrezionalità disciplinare.
art. 1398, comma 1, d.lgs. 66/2010
Nel procedimento disciplinare di corpo, il requisito dell'avvio senza ritardo decorre dalla conoscenza qualificata dell'infrazione, che per fatti coperti da segreto investigativo può coincidere con l'accesso dell'Amministrazione alle informazioni rilevanti dell'indagine penale.
art. 1046, comma 1, lett. h)-6, d.lgs. 90/2010
La norma è stata invocata dall'appellante, ma il Consiglio di Stato non ha ravvisato la violazione dedotta.
art. 186, commi 1, 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, Codice della strada
Costituisce il presupposto penale della condotta di guida in stato di ebbrezza oggetto della valutazione disciplinare.
art. 14, sentenza Adunanza plenaria 13 settembre 2022, n. 14
L'attesa degli esiti del procedimento penale può costituire una garanzia di completezza e correttezza del giudizio disciplinare, purché non sia automaticamente ritenuta legittima in ogni caso e sia valutata alla luce delle peculiarità concrete e delle informazioni disponibili.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare militare di corpo, la conoscenza dell'infrazione rilevante ai fini della decorrenza dei termini deve essere piena, qualificata e sufficientemente circostanziata da consentire una puntuale contestazione dell'addebito; la mera comunicazione del militare relativa a un incidente non è sufficiente quando siano ancora in corso indagini penali coperte da segreto.
- Quando i fatti disciplinarmente rilevanti sono oggetto di indagini penali segrete, i termini per l'avvio degli accertamenti disciplinari possono decorrere dal momento in cui l'Amministrazione riceve dall'autorità giudiziaria le informazioni necessarie e utilizzabili per una completa ricostruzione della condotta, non dalla conoscenza meramente generica dell'evento.
- La scelta dell'autorità disciplinare di attendere le risultanze del procedimento penale prima di avviare o definire l'azione disciplinare è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta irrazionalità o del travisamento dei fatti, mediante una valutazione ex ante riferita alle informazioni disponibili, alla complessità della vicenda e alla necessità di una ricostruzione probatoria completa.
- La rilevanza penale della condotta può giustificare l'attesa delle risultanze investigative anche quando, all'esito della valutazione amministrativa, l'infrazione venga poi trattata nell'ambito della disciplina di corpo, poiché l'Amministrazione deve poter stabilire consapevolmente se ricorrano i presupposti per sanzioni disciplinari più gravi.
- Il requisito dell'avvio senza ritardo del procedimento disciplinare di corpo è rispettato quando l'Amministrazione, acquisita la conoscenza qualificata dei fatti, conclude gli accertamenti preliminari e notifica la contestazione entro i termini ragionevoli e normativamente previsti.
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