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Ordinanza

Ordinanza n. 1783/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis), n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione I bis, che aveva respinto la domanda cautelare contro l'esclusione dalla partecipazione ai concorsi di ammissione ai licei annessi alle scuole militari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori del minore hanno appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva negato la sospensione degli effetti dell'esclusione dalla procedura concorsuale per l'ammissione ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito, alla Scuola Navale Militare e alla Scuola Militare Aeronautica. Le censure riguardavano, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la previsione del bando che ammetteva i cittadini italiani nati tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011, in relazione al requisito anagrafico previsto dall'art. 711 del Codice dell'ordinamento militare. Il minore, nato l'11 novembre 2009, sosteneva quindi l'illegittimità della propria esclusione o della disciplina anagrafica del bando.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. In sede di esame sommario, ha ritenuto che le censure non presentassero un adeguato fumus boni iuris, valorizzando la formulazione dell'art. 711 del d.lgs. n. 66/2010, secondo cui possono partecipare ai concorsi di ammissione coloro che, al 31 dicembre dell'anno di ammissione, abbiano compiuto 15 anni e non abbiano superato i 17 anni. Il requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), del bando, riferito ai candidati nati tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011, è stato ritenuto pienamente conforme alla legge. Poiché il minore, nato l'11 novembre 2009, al 31 dicembre 2026 avrebbe già superato il diciassettesimo anno di età, non sussistevano i presupposti per la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in complessivi euro 1.500, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 711 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Salvo quanto disposto dall’articolo 714 possono partecipare ai concorsi di ammissione coloro che: a) al 31 dicembre dell’anno di ammissione alla scuola militare, hanno compiuto il 15° anno di età e non superato il 17°

    Il requisito anagrafico per la partecipazione ai concorsi di ammissione alle scuole militari deve essere verificato con riferimento al 31 dicembre dell'anno di ammissione; il candidato deve avere compiuto 15 anni e non avere superato i 17 anni.

  • art. 2, comma 1, lett. a), del bando di concorso

    Sono nati tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011, estremi compresi

    La clausola del bando è stata ritenuta conforme al requisito anagrafico stabilito dall'art. 711 del Codice dell'ordinamento militare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il requisito anagrafico previsto dall'art. 711 del Codice dell'ordinamento militare per la partecipazione ai concorsi di ammissione alle scuole militari deve essere verificato al 31 dicembre dell'anno di ammissione: il candidato deve avere compiuto 15 anni e non avere superato 17 anni a tale data.
  • È conforme all'art. 711 del Codice dell'ordinamento militare un bando che individui i candidati ammessi mediante un intervallo di date di nascita corrispondente ai limiti anagrafici calcolati al 31 dicembre dell'anno di ammissione.
  • Nella fase cautelare d'appello, l'assenza di un adeguato fumus boni iuris, derivante dalla conformità della clausola del bando alla disciplina legislativa e dal superamento del limite anagrafico da parte dell'aspirante, giustifica il rigetto dell'appello cautelare.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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