Sentenza n. 96/2026 - Palermo, Sezione 3
per la condanna al risarcimento dei danni delle resistenti amministrazioni in relazione all’annullamento definitivo, disposto con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, n. -OMISSIS-2024 e revoca, n-OMISSIS- del 16 aprile 2024, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dell’ordine di trasferimento “d’autorità” prot. -OMISSIS- del 6 novembre 2019, notificato il 7 novembre 2019, del Comando Generale con il quale era stato disposto illegittimamente il trasferimento per incompatibilità ambientale dell’appuntato scelto Q.S. -OMISSIS- dal Reparto di appartenenza (Raggruppamento Operativo Speciale – Reparto Anticrimine di Palermo) alla Legione Carabinieri “Calabria” per l’impiego presso il Reparto Comando del Comando Legione Carabinieri “Calabria” in Catanzaro, quale addetto senza alloggio di servizio e con movimento di immediata esecuzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento giudiziale dell'ordine di trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a., dopo il passaggio in giudicato della sentenza del CGARS che aveva annullato l'ordine di trasferimento del 6 novembre 2019. Il trasferimento aveva disposto la destinazione dal ROS di Palermo alla Legione Carabinieri Calabria, prima a Catanzaro e poi a Melito di Porto Salvo, sulla base di una ritenuta incompatibilità ambientale collegata al coinvolgimento del ricorrente nella gestione di fatto di un locale di intrattenimento riconducibile alla moglie e ai rapporti con soggetti indagati per infiltrazioni mafiose. Il giudice d'appello aveva ritenuto sussistenti le ragioni di incompatibilità ambientale, ma sproporzionata la scelta di trasferire il militare fuori dalla Sicilia, poiché sarebbe stato possibile destinarlo ad altra provincia siciliana. Il ricorrente ha chiesto euro 186.548,00, articolati in lucro cessante per differenze retributive e mancato guadagno, danno emergente per spese di spostamento e viaggi, interessi passivi e danno relazionale ed esistenziale. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il ricorrente ha provato la condotta illegittima dell'amministrazione e il danno-evento, ma non ha adeguatamente provato il danno-conseguenza patrimoniale: il prospetto retributivo era un foglio Excel di provenienza non verificabile e fondato sull'erroneo presupposto del mantenimento della medesima retribuzione; i finanziamenti erano stati contratti molti anni prima del trasferimento; le spese di trasferta erano esposte in un prospetto privo di giustificativi, dati verificabili e prova dei viaggi effettuati. Anche il danno non patrimoniale è stato dedotto senza prova specifica, ma il ricorrente ha chiesto il ristoro della compromissione delle relazioni affettive derivante dalla destinazione fuori Regione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la domanda solo parzialmente fondata. Ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul risarcimento derivante da un provvedimento illegittimo adottato nell'ambito del pubblico impiego non privatizzato e ha qualificato la responsabilità della pubblica amministrazione come extracontrattuale. Il giudicato formatosi sull'annullamento ha reso indubitabile la condotta non iure dell'amministrazione e il nesso causale con il danno-evento, ma non ha dispensato il ricorrente dall'onere di provare il danno-conseguenza, la sua concreta consistenza e il nesso causale secondo gli artt. 2043 e 1223 c.c. Le pretese patrimoniali sono state respinte per carenza di prova. Quanto al danno non patrimoniale-relazionale, il Collegio ha ritenuto possibile la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., riconoscendo euro 1.000 per ciascun anno di servizio illegittimamente prestato fuori dalla Sicilia, con proporzione per gli otto mesi del 2023, per complessivi euro 3.666,66. La somma è stata determinata considerando la destinazione in Calabria, i collegamenti con Palermo, la composizione e le caratteristiche del nucleo familiare e la durata della permanenza. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento della somma, oltre interessi legali dall'agosto 2023, nonché delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 30, comma 5, c.p.a.
Consente la proposizione della domanda risarcitoria dopo l'annullamento definitivo del provvedimento illegittimo.
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Radica nella giurisdizione esclusiva amministrativa la domanda risarcitoria relativa a un provvedimento illegittimo adottato nell'ambito del pubblico impiego non privatizzato.
art. 2697 c.c.
Impone al danneggiato di provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, compresa la concreta entità del danno-conseguenza.
art. 2043 c.c.
La responsabilità dell'amministrazione per l'esercizio illegittimo del potere è ricondotta allo schema della responsabilità extracontrattuale e richiede condotta non iure, danno, elemento soggettivo e nessi causali.
art. 1223 c.c.
Sono risarcibili soltanto le conseguenze dannose che siano effetto immediato e diretto della condotta illegittima.
art. 1226 c.c.
Consente la liquidazione equitativa del danno quando il suo preciso ammontare non sia provato o non sia prontamente determinabile.
artt. 63, comma 1, e 39 c.p.a.
Regolano i poteri istruttori e il rinvio alle norme processuali civili applicabili al giudizio amministrativo.
art. 115, comma 2, c.p.c.
È richiamato nel quadro delle regole processuali relative alla disponibilità e valutazione delle prove.
Massime di principio
- Il giudicato di annullamento di un provvedimento amministrativo prova l'illegittimità della condotta dell'amministrazione e il danno-evento, ma non prova automaticamente l'esistenza, l'ammontare e il nesso causale dei singoli danni-conseguenza dedotti dal ricorrente.
- La domanda risarcitoria per danni derivanti da un provvedimento illegittimo adottato nell'ambito del pubblico impiego non privatizzato appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- La responsabilità della pubblica amministrazione per l'esercizio illegittimo del potere ha natura extracontrattuale; il danneggiato deve provare condotta non iure, danno-evento, danno-conseguenza, dolo o colpa, causalità materiale e causalità giuridica.
- Prospetti riepilogativi privi di provenienza verificabile, giustificativi e dati controllabili non sono sufficienti a dimostrare il danno patrimoniale, le spese sostenute o il nesso diretto e immediato con il provvedimento illegittimo.
- La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è ammissibile quando il danno sia provato nella sua esistenza ma il suo preciso ammontare non sia determinabile; essa non sostituisce però la prova dell'effettiva lesione e del collegamento causale con l'atto illegittimo.
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