Cassazione Civile, Ordinanza n. 06529/2024 del 12/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La parte ricorrente aveva impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma che, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto la sua opposizione proposta avverso una cartella di pagamento tramite contestazione dell'estratto di ruolo. In fatto, l'opposizione era stata fondata sulla dedotta nullità della notificazione della cartella e sulla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, assumendosi anche il difetto o la nullità della notifica dei verbali di accertamento presupposti e degli avvisi di mora. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 324, 329, comma 2, e 342 c.p.c., nonché dell'art. 2909 c.c., sostenendo che l'appello dell'agente della riscossione sarebbe stato inammissibile perché rivolto solo contro una parte della sentenza di primo grado e non anche contro il capo che avrebbe annullato i verbali presupposti; secondo la ricorrente, vi sarebbe stato quindi giudicato interno su tale statuizione. La resistente non ha notificato un rituale controricorso, ma si è limitata a un atto di costituzione, e l'ente impositore è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha anzitutto rilevato che l'atto depositato nell'interesse dell'agente della riscossione non costituiva un controricorso ritualmente notificato, con la conseguenza che tale parte è rimasta sostanzialmente intimata. Nel merito processuale, però, la Corte ha escluso che il ricorso fosse ammissibile, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui lo ius superveniens introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. in l. n. 215 del 2021, limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella conosciuti tramite estratto di ruolo e si applica anche ai giudizi pendenti, incidendo sull'interesse ad agire. Poiché la ricorrente non aveva documentato il perdurare del proprio interesse ad agire ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e non risultava un espresso riconoscimento di ammissibilità da parte del giudice di appello, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha anche osservato che la richiesta di far valere la prescrizione non sanava il difetto di interesse, perché l'impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo è ammissibile solo nei casi di omessa o invalida notifica della cartella e non per dedurre fatti estintivi successivi in assenza di iniziative esecutive. La ricorrente è stata inoltre condannata, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di euro 5.000 alla Cassa delle ammende, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
opposizione avverso cartella di pagamento attraverso la contestazione di un estratto di ruolo
richiamato come base processuale dell'opposizione proposta dal debitore avverso la pretesa esattoriale
art. 100 c.p.c.
concezione "dinamica" dell'interesse ad agire
l'interesse ad agire va valutato alla luce della normativa sopravvenuta che limita l'impugnazione dell'estratto di ruolo
art. 324 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un giudicato interno
art. 329, comma 2, c.p.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno su un capo della sentenza
art. 342 c.p.c.
invocato per sostenere l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità/estensione
art. 2909 c.c.
richiamato in relazione all'efficacia del giudicato interno
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215
ha limitato l'immediato ricorso alla tutela giurisdizionale contro l'estratto di ruolo e si applica anche ai giudizi pendenti
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
introdotto dalla norma sopravvenuta, subordina la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata alla prova di un pregiudizio specifico (appalto, riscossione da soggetti pubblici, perdita di benefici)
art. 372 c.p.c.
il perdurante interesse ad agire deve essere documentato in cassazione mediante produzione documentale
art. 96, comma 4, c.p.c.
consente la condanna della parte al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il giudizio è definito conformemente alla proposta e l'infondatezza era palese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato in fatto come base della notificazione della cartella da parte dell'agente della riscossione
Massime di principio
- L'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo va valutato in modo dinamico e, nei giudizi pendenti, deve essere verificata la persistenza dell'utilità concreta dell'azione alla luce dello ius superveniens che limita l'impugnazione diretta.
- L'impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo è ammissibile solo se si deduce l'omessa o invalida notificazione della cartella e, dopo la riforma, solo nei casi in cui dall'iscrizione a ruolo derivi uno specifico pregiudizio normativamente tipizzato.
- In cassazione, la parte che agisce contro l'estratto di ruolo deve documentare il perdurare del proprio interesse ad agire; in mancanza, il ricorso è inammissibile salvo che l'ammissibilità sia stata già espressamente riconosciuta nel giudizio di merito.
- La deduzione di fatti estintivi successivi, come la prescrizione del credito, non è di regola idonea a fondare l'azione di accertamento negativo quando non vi sia una concreta situazione di obiettiva incertezza e non sia stata intrapresa alcuna iniziativa esecutiva.
- La contestazione di un preteso giudicato interno richiede che il capo invocato risulti effettivamente coperto da una statuizione espressa o logicamente necessaria; in difetto, non può elidersi l'onere di dimostrare l'interesse ad agire imposto dalla disciplina sopravvenuta.
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