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Sentenza

Sentenza del 22/03/2022 n. 9191 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnano l'avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro e imposta ipocatastale relativo al trasferimento del terreno agricolo (30.006 mq) del 15/6/2010, censito al fg. 249, mapp. 371 e 373 in Comune di Loiri Porto S. Paolo (SS). Contestano in particolare la determinazione del valore e la legittimità dell'avviso, denunciando: nullità per carente motivazione e per l'uso di un unico atto di comparazione anziché di una pluralità (D.P.R. n.131/1986, artt. 51 e 52); violazione di legge nella valutazione estimativa; errori motivazionali della CTR rispetto alla perizia di parte (asseverata/giurata) e omissione di considerare elementi che giustificavano la riduzione del valore dichiarato. L'Agenzia propone ricorso incidentale sostenendo che la riduzione operata in primo grado era eccessiva e che il valore corretto fosse molto più elevato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dei contribuenti sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva a sua volta confermato la valutazione di primo grado (valore ammesso per la tassazione pari a Euro 120.000,00, cioè circa Euro 4,00/mq, anziché il valore richiesto dall'ufficio di Euro 210.042,00). La Corte ha ritenuto che: l'avviso non fosse nullo perché, pur richiamando formalmente un atto comparativo, l'ufficio aveva fondato la rettifica su elementi plurimi e specifici emersi in giudizio; l'uso in giudizio di ulteriori atti comparativi non ne compromette la validità; la mancata asseverazione formale della perizia di parte non era decisiva perché i giudici di merito si erano comunque basati su altri elementi fattuali e stimatori; e le produzioni documentali sopravvenute in cassazione sono inammissibili. Per la reciproca soccombenza le spese sono compensate; la sentenza contiene anche prescrizioni procedurali relative al contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986

    art. 51, comma 2 e comma 3; art. 52, comma 5-bis

    L'ufficio può determinare il valore venale in comune commercio avvalendosi sia di atti di trasferimento comparabili (anche del triennio), sia di "altri elementi di valutazione" (destinazione, collocazione, tipologia, superficie, stato, ecc.). Un avviso fondato formalmente su un atto comparativo resta valido anche se in giudizio emergono ulteriori elementi che ne corroborano la significatività; non è dunque automaticamente nullo se in atto è citato un unico comparabile quando questo risulti particolarmente significativo e gli elementi integrativi siano disponibili e utilizzati in giudizio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012

    Norme richiamate nella sentenza relative all'onere del contributo unificato e sue modalità di versamento; la Corte dà atto dei presupposti per l'applicazione della disciplina del contributo.

  • D.L. n. 137 del 2020, conv. L. n. 176 del 2020

    Consente, in determinate condizioni, lo svolgimento di udienze in camera di consiglio e l'adozione di modalità telematiche/da remoto; la causa è stata trattata secondo questa disciplina senza discussione orale.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione), artt. 112 e 132 c.p.c. (motivazione e correlazione tra chiesto e pronunciato)

    La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione di merito: non basta una motivazione ritenuta 'insufficiente' per captare la cassazione; l'omessa pronuncia o la mancanza sostanziale di motivazione sussiste solo in casi estremi. Non è ammesso un nuovo apprezzamento del merito o della valutazione estimativa.

Massime di principio

  • Un avviso di rettifica non è automaticamente nullo se indica un solo atto di comparazione: l'ufficio può basarsi anche su altri elementi valutativi emergenti in giudizio purché il contribuente sia posto in condizione di esercitare la difesa.
  • Il criterio del valore venale in comune commercio (DPR 131/1986, art. 51) ammette l'uso integrato di comparabili e di 'altri elementi di valutazione' (ubicazione, destinazione, possibilità edificatoria, superficie, stato), che possono essere equivalenti ai soli parametri comparativi se specificamente indicati.
  • La qualifica formale della perizia (perizia di parte vs perizia giurata/asseverata) non è di per sé dirimente: può incidere sul peso probatorio ma non invalida automaticamente la stima quando esistono altri elementi fattuali concreti che sorreggono la valutazione.
  • In sede di cassazione non è consentito riesaminare il merito probatorio o estimativo della controversia: i nuovi documenti e fatti sopravvenuti sono ammissibili solo nei casi tassativi previsti dalla legge (nullità della sentenza, questioni processuali o formali, o nuovo giudicato).
  • La Corte di legittimità esercita un controllo limitato sulla motivazione dei giudici di merito: solo assenza sostanziale, contraddittorietà insanabile o motivazione macroscopicamente incomprensibile possono giustificare la cassazione.
  • In caso di reciproca soccombenza, il giudice può compensare le spese di lite; inoltre la parte soccombente può essere tenuta a oneri accessori come il contributo unificato se ricorrono le condizioni normative.

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